Le supplenze devono essere assegnate solo con il quadro esaustivo delle disponibilità

Di Lalla
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Lalla – In questi giorni in cui si procede alle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato, ai fini del completamento degli organici per l’a.s. 2010/11, vi riproponimo la lettura di sentenza del tribunale di Chieti del febbraio 2010 sull’assegnazione di una supplenza non al docente collocato in posizione migliore in graduatoria.

Lalla – In questi giorni in cui si procede alle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato, ai fini del completamento degli organici per l’a.s. 2010/11, vi riproponimo la lettura di sentenza del tribunale di Chieti del febbraio 2010 sull’assegnazione di una supplenza non al docente collocato in posizione migliore in graduatoria.

In quell’occasione il giudice ha disposto:

"deve osservarsi che l’assegnazione delle supplenze è regolata da precise disposizioni, aventi il proprio fondamento nel precetto costituzionale dell’imparzialità e della meritocrazia, assicurato – nel caso di specie – dal rispetto delle posizioni in graduatoria; il convenuto avrebbe dovuto predisporre il quadro esaustivo delle disponibilità per le supplenze prima di procedere alla convocazione degli aspiranti, allo scopo di consentire ai primi in graduatoria la scelta delle sedi"

La sentenza

Di parere diverso il Ministero, che nel Regolamento delle supplenze afferma:

"Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d’orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria."

In questo modo vengono legittimate le procedure di nomina così come stanno avvenendo in questi giorni, oltre il termine ultimo prescritto per legge, senza un quadro esaustivo delle disponibilità, derivante dal fatto che i diversi Ambiti territoriali lavorano senza coordinamento tra di loro, con tempi propri.

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