Le Prove INVALSI per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Scarica documento riepilogo

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La parola includere ricomprende quel percorso finalizzato a fornire a tutti gli strumenti giusti per poter raggiungere gli obiettivi didattici, educativi e formativi richiesti. Per garantire quindi a tutti il diritto allo studio, va pensato un percorso didattico differente per ciascun tipo di necessità. A tal fine la Legge n. 53/2003 ha introdotto il principio della personalizzazione dell’insegnamento.

Approfondimenti normativi

  • Legge n. 104/1992 – Normativa di riferimento in materia di disabilità, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap
  • Legge n. 170/2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
  • Art. 11 del D.Lgs 62/2017 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
  • Art. 20 del D.Lgs 62/2017 – Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
  • Nota Ministeriale n. 2936/2018 – Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI
  • Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Le tipologie di alunni BES

Il MIUR ha identificato diverse tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e li ha suddivisi in tre categorie:

  • Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992.
  • Alunni con disturbi evolutivi specifici, divisi in:

Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PEI – Piano Educativo Individualizzato. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard. Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione. L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere però organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri allievi. Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate secondo quanto previsto dal consiglio di classe, ad esempio, nel formato per sordi o in Braille, non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.

Le Prove per le altre tipologie di BES

Il Ministero dell’Istruzione ha identificato diverse tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e li ha suddivisi in tre categorie:

  • Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992;
  • Alunni con disturbi evolutivi specifici, divisi in:
  1. DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che vengono certificati ai sensi della Legge n. 170/2010
  1. altri disturbi evolutivi;
  1. Alunni con svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o con disagio comportamentale/relazionale.

Documento di riepilogo che raccoglie tutte le misure previste per i BES che svolgono le Prove INVALSI

Un quadro puntuale ed esaustivo, che tiene conto della normativa nazionale e delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, è racchiuso nel documento di riepilogo che raccoglie tutte le misure previste per i BES che svolgono le Prove INVALSI, disponibile all’interno dell’Area riservata alle scuole sul sito invalsi.it.

PEI e PDP con relativa certificazione

Per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della l. n. 104/1992

e della l. n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure

dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne

preveda l’utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle prove INVALSI. Si riportano, a mero titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, le predette tipologie di certificazione medica, qualora non ricomprese in fattispecie già certificate ai sensi della l. n. 104/1992 e della l. n. 170/2010:

  • Deficit del Linguaggio;
  • Deficit delle Abilità Non Verbali;
  • Deficit della Coordinazione Motoria o disprassia;
  • l’ADHD – Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività;
  • Funzionamento Intellettivo Limite o borderline;
  • Disturbo dello Spettro Autistico lieve;
  • Disturbi d’Ansia;
  • Disturbi dell’Umore;
  • Disturbo Oppositivo/Provocatorio

Nota_BES_2023

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