Nuovo PEI: le ore del GLO possono essere retribuite? La novità del decreto 153/2023 del 1 Agosto

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La vicenda che riguarda il PEI si arricchisce di un nuovo capitolo: con la pubblicazione del decreto interministeriale n. 153 del 1 agosto 2023 sono state adottate delle nuove disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

Riepilogo delle puntate precedenti

Con il decreto legislativo n. 66/2017, modificato dal D.lgs. n. 96/2019, il Ministero dell’istruzione, come detto sopra, ha introdotto nuove “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107“.

Al decreto legislativo suddetto è seguito il Decreto interministeriale n. 182/2020con il quale: è stato adottato il modello nazionale di PEI (uno per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria, uno per la secondaria di primo grado, uno per la secondaria di secondo grado); sono state stabilite le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità; sono state adottate le relative Linee guida.

Il Decreto interministeriale 182/2020 è stato oggetto di una vicenda giudiziaria che è iniziata con l’annullamento del medesimo, per poi concludersi con il riconoscimento della validità dello stesso (decreto). Il Decreto interministeriale 153/2023 arricchisce la vicenda di un nuovo capitolo, modificando i modelli di PEI per tutti gli ordini e gradi e introducendo importanti novità per le Linee guida per la compilazione.

La novità

Una delle novità, forse tra le più interessanti per per i docenti, è quella prevista dall’articolo 3 del decreto 153/2023 che modifica l’art. 4 comma 5 del decreto 182/2020. Si fa riferimento, in particolare, all’individuazione delle ore in cui i docenti sono chiamati a partecipare ai GLO. Il decreto 182/2020, infatti, specifica che per la partecipazione ai GLO “ai componenti […] non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento” e aggiungeva che le riunioni del GLO si dovessero svolgere “salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione”.

“Questo – spiega l’avvocato Walter Miceli (Osservatorio182) intervenuto durante la diretta di Orizzonte Scuola – aveva generato un grande dubbio, perché l’orario di lezione veniva, giustamente, interpretato come orario scolastico. Quindi come è possibile svolgerle in orario scolastico, ma non in orario coincidente con quello delle lezioni?”

Il decreto 153/2023 elimina l’inciso “in orario scolastico”: la norma ora prevede, dunque, che le riunioni del GLO debbano svolgersi, salvo motivata necessità in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

“Quindi il GLO  – prosegue l’avvocato Miceli – deve essere convocato sostanzialmente durante le ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento, che sono regolate dall’articolo 29 del CCNL. Si tratta appunto delle attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, suddivise in 40 ore più 40 ore. E qui però era nato un gravissimo dubbio: trattandosi, per quanto riguarda il GLO, di organo non collegiale, com’è possibile farlo rientrare nelle 40 ore delle attività collegiali?”. 

Le ore aggiuntive saranno retribuite?

Il nuovo art. 44 del CCNL siglato a Luglio 2023 abroga l’art. 29 del CCNL precedente e inserisce le riunioni del GLO all’interno delle attività funzionali all’insegnamento. Ciò significa, anche, che le riunioni del GLO rientrano nel novero delle 40 ore dedicate alle attività funzionali. “L’eventuale sforamento di queste 40 ore – spiega l’avvocato Miceli – comporterebbe che le attività aggiuntive e le ore eccedenti vengano retribuite. Inoltre, essendo stato chiarito che queste attività rientrano tra quelle funzionali all’insegnamento, in caso di convocazione del GLO, l’insegnante non può semplicemente assentarsi, ma dovrebbe giustificare l’assenza, tenendo conto che questi obblighi devono essere programmati secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti”.

Infatti, il nuovo art. 44 comma 3 lett.b) del CCNL stabilisce che il collegio dei docenti definisca i criteri per la distribuzione delle ore di attività funzionali all’insegnamento, ossia per la definizione del piano delle attività. “Questi criteri – spiega Evelina Chiocca (Osservatorio182) intervenuta durante la diretta di Orizzonte Scuola – è bene definirli adesso. Uno dei suggerimenti, per quanto riguarda il GLO, potrebbe essere quello di definire il periodo e poi indicare quante ore un docente, sulla base anche degli impegni di lavoro delle classi in cui lavora, può partecipare. Ecco, definire oggi criteri e poi, nel momento in cui sarà operativo il nuovo CCNL, probabilmente rivedere il piano delle attività per far tornare, per l’appunto, i conti”. 

Scarica i nuovi modelli di PEI in formato WORD

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