Le novità per i DSGA nell’ipotesi di Contratto 2019-21: dal titolo di accesso alla sostituzione. Scheda Uil Scuola Rua
“La figura di Funzionario ed Elevate Qualificazioni, introdotta nell’Ipotesi di Contratto scuola 2019-21, non sottoscritta dalla Federazione UIL Scuola Rua, nella quale confluiranno i DSGA di ruolo e gli Assistenti Amministrativi facenti funzioni, si caratterizza attraverso una nuova struttura professionale che subisce notevoli trasformazioni e che, a nostro avviso, si peggiora rispetto al passato”.
Così la Uil Scuola Rua introduce la scheda con commento in cui si approfondisce la figura del DSGA nel nuovo CCNL, di cui si attende la sottoscrizione definitiva.
Alcuni punti della scheda:
Titolarità di sede -Il nuovo CCNL distingue i DSGA “storici” dai futuri funzionari neo immessi.
1. Ai primi è garantito l’incarico di DSGA nonché un generico “diritto di precedenza” per eventuale richiesta di riconferma sulla sede in cui si è collocati; scompare il diritto alla titolarità sulla scuola.
2. ai neo funzionari riconosce il “titolo di precedenza” per l’eventuale riconferma della sede una volta conferito un incarico di elevata qualificazione. Tale condizione è subordinata al verificarsi della condizione di parità fra il numero degli incaricati e i posti di DSGA.
Titolo di accesso – Viene abbassato il titolo di accesso per i Funzionari e le Elevate Qualificazioni essendo richiesta Laurea triennale in luogo di quella magistrale o specialistica. Viene dunque declassata l’area dei Funzionari e delle E.Q. a fronte di un lavoro che richiede sempre maggiori specificità e livelli di competenze. Appare alquanto singolare che si sia sbandierata l’evoluzione della figura e del ruolo degli ex Dsga (i nuovi sono entrati di ruolo con un concorso attraverso una procedura molto complessa e selettiva in possesso di laurea quadriennale vecchio ordinamento o magistrale) a fronte di una riduzione del requisito di accesso.
Per la sua sostituzione sono previste due modalità:
- quella relativa alle assenze superiori a 15 gg. ma inferiori ai 90 gg. in cui l’incarico di sostituzione è assegnato direttamente dal DS senza possibilità di rifiutarlo e senza nessun tipo di vincolo di parte datoriale circa i criteri e le motivazioni della scelta.
- quella relativa alle assenze dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, in cui l’incarico di sostituzione è assegnato mediante il criterio della “reggenza obbligatoria” direttamente dall’Ambito Territoriale.