Le ferie non utilizzate vanno pagate se non sono state mai sollecitate dal dirigente scolastico, anche a Trapani passa la linea Anief

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Ancora una sentenza sulla monetizzazione delle ferie che dà ragione alla tesi dell’Anief: ad emetterla stavolta è il Tribunale del lavoro di Trapani accordando la richiesta dei legali operanti per il giovane sindacato sulla “monetizzazione dei 25,92 di ferie giorni di ferie non fruiti al momento della cessazione del rapporto” a tempo determinato di un insegnante, “quantificando l’importo in € 828,56”.

Dopo avere ricordato, in via preliminare, che “va respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dal MIM., posto che (come chiarito dalla Corte di Cassazione, con sent. n. 3021/2020) il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene in rilievo un elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria”, il giudice ha centrato “la questione” che “verte sostanzialmente sulla possibilità o meno di considerare, come giorni di ferie, i giorni che vanno dalla fine delle lezioni (8-10 giugno di ciascun anno) e la data di cessazione del contratto (30 giugno di ogni anno)”.

Quindi, sempre il Tribunale di Trapani ha ricordato che sulla monetizzazione delle ferie dei precari vale “la direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. Precisando anche che “la corte con sent. n. 21780/22 ha poi chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

Il giudice si è infine espresso “in ordine alla mancata fruizione dei giorni inerenti alle c.c.d.d. festività soppresse”: su tale questione, per la quale “è stata disposta CTU contabile”, ha precisato che “occorre prendere atto del recente orientamento di cassazione (non incontrastato) espresso da ord. n. 8926/2024, secondo il quale le medesme “sono sostanzialmente assimilabili alle ferie”.

“Il nostro sindacato – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief– non ha mai dubitato del fatto che le ferie non godute e non sollecitate dai dirigenti scolastici debbano essere pagate la personale precario che ha terminato il suo rapporto di lavoro con la scuola. Adesso che lo stanno ribadendo i giudici del lavoro farebbero bene i tanti a cui negli anni sono state sottratte somme importanti, anche superiori ai 10 mila euro, a presentare ricorso Anief. Sempre facendo attenzione a non fare passare troppo tempo, perché la Cassazione con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha ribadito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria”.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TRAPANI

PQM

– Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente di € 828,56 oltre accessori;

– Compensa le spese di lite;

– Pone definitivamente a carico del Ministero resistente le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.

Trapani, 14.2.2025

Chi è interessato ad aderire al ricorso o per maggiori informazioni può cliccare al seguente link: Recupero Indennità Sostitutiva Ferie non Godute per Docenti con Contratti al 30 Giugno

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