Le Convenzioni CONSIP, un obbligo per le istituzioni scolastiche per acquisto di beni e servizi. Breve guida

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Cosa è CONSIP.

Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito del perseguimento del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA, CONSIP fornisce alle Amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti di beni e servizi, in un’ottica di risparmio e razionalizzazione della spesa pubblica, semplificazione delle procedure, lotta al fenomeno corruttivo, deflazione del contenzioso giudiziale.

Opera quindi principalmente come una centrale di committenza nazionale e gestisce i seguenti strumenti:

  • Convenzioni quadro;
  • Accordi quadro;
  • Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
  • Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).

Le Convenzioni sono lo strumento più importante ed utilizzato, nell’ambito del suddetto programma di razionalizzazione degli acquisti.

Cosa sono le Convenzioni CONSIP.

La Consip bandisce gare ad evidenza pubblica, per importi elevati, aventi ad oggetto la fornitura di determinati lavori, servizi e forniture (stampanti, servizi elettrici e di connettività, materiali sanitari, carburanti, etc). La partecipazione alla gara è aperta a chiunque in possesso dei requisiti necessari.

A conclusione della gara CONSIP aggiudica il bando agli operatori economici prescelti. Gli operatori aggiudicatari stipulano dunque contratti quadro con la Consip, impegnandosi a fornire determinate categorie merceologiche, secondo stardard quantitativi e qualitativi e tempi predeterminati, e impegnandosi ad accettare ordini dalle singole amministrazioni fino al raggiungimento del massimale contrattuale.

A seguire, le pubbliche amministrazioni, avvalendosi delle Convenzioni attive, procedono ad eseguire ordinativi di acquisto, nell’ambito dei predetti contratti quadro, il cui contenuto è stipulato dalla Consip come centrale di committenza.

Il meccanismo permette quindi di ottenere importanti risparmi di spesa pubblica, grazie all’alto quantitativo pattuito e alla capacità di CONSIP di poter contrattare con le grandi imprese del settore, producendo a cascata importanti effetti sugli acquisti della pubblica amministrazione.

Di seguito il link attraverso il quale accedere alla piattaforma gestita da CONSIP, dalla quale è possibile visionare le Convenzioni attive

Come si nota dall’immagine, le convenzioni attive a livello nazionale sono visionabili sottoforma di elenco, riportante i dati essenziali: caratteristiche, area merceologica e stato di attività con la data a partire dalla quale è possibile utilizzarle.

Obbligo di adesione.

Il fondamento giuridico dell’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP, valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e gli istituti educativi, è previsto dall’.art 1, comma 150, della Legge di stabilità n.228/2012, che ha sostituito quanto stabilito in precedenza dall’art. 1, comma 449, della Legge finanziaria n.296/2006.

Alla luce del presente obbligo pertanto, le istituzioni scolastiche devono approvvigionarsi per la fornitura di beni e servizi, in via prioritaria, attraverso le Convenzioni CONSIP.

Quando è possibile derogare.

Le istituzioni scolastiche possono derogare all’obbligo di utilizzo delle Convenzioni, principalmente in tre casi:

  1. Quando non vi siano Convenzioni attive per quella determinata categoria merceologica o servizio;
  2. Quando, pur essendo attiva una convenzione, questa non sia idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno dell’ente stazione appaltante (in tal caso, il dirigente scolastico deve adottare apposito provvedimento che motivi l’inidoneità, da trasmettere alla sezione territorialmente competente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della Legge n.208/2015. La trasmissione del provvedimento legittima la deroga alla convenzione, non è infatti necessario attendere l’esito del controllo della Corte dei conti);
  3. Quando l’utilizzo di una procedura autonoma di affidamento, permetta condizioni migliori e risparmi di spesa rispetto al contenuto delle Convenzioni messe a disposizione da Consip, a parità di rapporto qualità-prezzo.

Della carenza o della inidoneità delle Convenzioni CONSIP si dovrà dare atto nella determina a contrarre, a firma del dirigente scolastico, di avvio della procedura di affidamento autonomo, fornendo adeguata motivazione.

Per dare atto del rispetto degli obblighi di legge, in caso di controlli successivi, si consiglia di effettuare uno screenshot dell’elenco delle Convenzioni attive ad una tale data, e di porlo agli atti della scuola, ogni qualvolta si intenda procedere autonomamente con affidamenti al di fuori degli strumenti gestiti da CONSIP.

Diritto di recesso.

Per tutti i contratti stipulati mediante procedure autonome, al di fuori dalle Convenzioni quadro fornite da CONSIP, l’art.1, comma 13 del D.L. n.95/2012 stabilisce la facoltà delle amministrazioni di recedere dagli stessi, qualora sopraggiungessero Convenzioni CONSIP successivamente alla stipula del contratto, aventi condizioni migliorative rispetto a quanto pattuito attraverso la procedura ad evidenza pubblica.

La clausola di recesso è dunque inserita ex lege nei contratti, indipendentemente dalla previsione espressa sugli atti contrattuali.

Il diritto di recesso sarà esercitabile, secondo le condizioni indicate dalla Legge sopra citata, solo ove l’operatore economico non acconsenta a modificare il contratto secondo le condizioni migliorative fornite da CONSIP.

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