Le carenze economiche dello Stato non devono far venir meno il diritto al sostegno scolastico. Sentenza
Ancora una sentenza del TAR del Lazio che dà, giustamente, ragione ai ricorrenti, che lamentano l’adeguata assegnazione delle ore al proprio figlio.
Ancora una volta le paventate ragioni di carenza economica vengono respinte. Come emerge con la sentenza del TAR del Lazio del 10 febbraio. La N. 01754/2020 REG.PROV.COLL. N. 00236/2020 REG.RIC.
In fatto
I ricorrenti, nella qualità di genitori del minore -OMISSIS- hanno impugnato, tramite i propri legali, il Piano Educativo Individualizzato, nella parte in cui dispone l’assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno nella misura di ore 13, sulla base di un rapporto non di 1:1.
Le carenze di risorse economiche non possono comportare il venir meno del diritto al sostegno scolastico
In particolare, la sentenza citata ha precisato che “il provvedimento finale del dirigente scolastico: – deve tenere conto della «gravità dell’handicap … così come accertato dall’apposito organo collegiale; – non può tenere conto soltanto delle «difficoltà connesse al numero degli alunni in situazione di handicap»; – non può rendere «prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave»; – non si può basare su «un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno in deroga, sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione»”.
In sostanza, le carenze di risorse economiche non possono comportare il venir meno del diritto al sostegno scolastico, previsto a favore di un alunno con grave disabilità, ciò in quanto trattasi di un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore e l’amministrazione scolastica non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie, determinando un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza.
Nel caso in esame, il GLHO giustifica l’assegnazione delle ore in questione sull’assunto della mancanza di operatori, sottolineando “come queste siano misure di emergenza attuate nell’immediato auspicando che il bambino possa tornare a usufruire dell’insegnante di sostegno per 25 ore settimanali o comunque compatibilmente con quanto riportato nella sua Diagnosi Funzionale”. Tanto basta, per il TAR, a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato, posto che, come detto, attribuisce le ore non in base alle necessità accertate, ma avendo a riguardo valutazioni economiche, inerenti la mancanza di operatori.