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Le aspettative per il personale della scuola: famiglia, personali, studio, lavoro. La scheda

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Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2006/09 ha introdotto per il personale scolastico la possibilità di accedere a due principali forme di aspettativa non retribuita, ossia un periodo di sospensione dal servizio in cui il lavoratore mantiene il posto di lavoro ma senza percepire alcuna retribuzione né maturare diritti pensionistici.

Le tipologie previste riguardano:

  • aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio;
  • aspettativa per motivi di lavoro.

Queste disposizioni sono state confermate anche dal CCNL 2019/21, senza variazioni significative.

Aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio

L’art. 18, commi 1 e 2 del CCNL disciplina questa tipologia di aspettativa, che può essere richiesta sia dal personale di ruolo sia dai supplenti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Durata e modalità di fruizione

  • il limite massimo è di 12 mesi;
  • può essere fruita continuativamente o in periodi frazionati;
  • non può superare complessivamente 30 mesi in un quinquennio.

Aspettativa per motivi di lavoro

L’art. 18, comma 3 prevede che questa forma di aspettativa sia destinata esclusivamente al personale di ruolo. Il lavoratore può utilizzarla per:

  • svolgere un’altra attività lavorativa;
  • superare un periodo di prova in un nuovo incarico, sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Durata e condizioni

  • Ha una durata massima di un anno scolastico per l’intera carriera lavorativa;
  • può essere utilizzata per accettare un contratto in un’altra amministrazione pubblica o per avviare un’attività imprenditoriale, come previsto dalla legge n. 183 del 2010.

Modalità di richiesta e concessione

L’aspettativa deve essere richiesta per iscritto, specificando motivi e durata, e indirizzata al dirigente scolastico.

Per l’aspettativa per motivi di lavoro, la documentazione varia a seconda del tipo di ente:

  • se riguarda un Ente Pubblico, è sufficiente un’autocertificazione;
  • se riguarda un datore di lavoro privato, è richiesta una documentazione specifica.

Esiste una distinzione fondamentale nella concessione dell’aspettativa:

  • Aspettativa per motivi di lavoroobbligatoria, viene concessa su semplice richiesta del dipendente;
  • Aspettativa per motivi personali, familiari o di studiodiscrezionale, viene valutata in base alle esigenze di servizio.

Effetti dell’aspettativa su carriera e anzianità di servizio

Durante il periodo di aspettativa, il lavoratore:

  • non percepisce retribuzione;
  • non matura anzianità di servizio, né ai fini della progressione di carriera né per la mobilità interna o l’aggiornamento delle graduatorie;
  • non accumula ferie e non ha diritto alla tredicesima mensilità;
  • non può utilizzarlo per il superamento del periodo di prova, né se è neoassunto né in caso di passaggio di ruolo.

L’aspettativa può essere continuativa o frazionata, ma non può eccedere il limite massimo di 30 mesi ogni cinque anni.

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