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Lavoro autonomo occasionale: fino a quando può essere considerato tale

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Lavoro autonomo occasionale e scuola sono un connubio molto frequente, soprattutto nel caso di lezioni private che gli insegnanti spesso impartiscono fuori dall’orario di servizio. Ma fino a quando una attività del genere può essere considerata occasionale?

Non sono certo pochi gli insegnanti che al di fuori dell’orario scolastico impartiscono lezioni private. Insegnanti di ruolo o non di ruolo, spesso svolgono quella che a tutti gli effetti può essere considerata una seconda attività impartendo lezioni private a studenti indietro nell’apprendimento.

Impartire lezioni private, così come lo svolgere al di fuori dell’orario scolastico un’altra attività lavorativa è possibile, ma bisogna seguire attentamente le regole, perché ci sono cause di incompatibilità, vincoli e dettami.

Scuola e secondo lavoro, cos’è il lavoro autonomo occasionale

Prima di parlare di lavoro autonomo occasionale, che poi è quello che deve essere utilizzato tanto per le lezioni private che per altre tipologie di attività che lecitamente ma limitatamente possono essere svolte, facciamo il punto su come funziona nello specifico il contratto di un insegnante per esempio.

Gli insegnanti che vengono messi sotto contratto da un determinato Istituto scolastico, sono assoggettati a quello che viene chiamato vincolo di esclusività. Questo dovrebbe valere sia per gli insegnanti di ruolo che per i supplenti. Il lavoratore della scuola in linea generale non dovrebbe avere in atto altri rapporti di lavoro di natura pubblica o privata.

Esistono però alcune deroghe. Basti pensare a quella che prevede che “il personale scolastico in part time con orario di lavoro nella scuola non superiore al 50% può svolgere altre attività lavorative, purché queste ultime  arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non vadano in conflitto con l’attività della scuola per cui si ha l’incarico di supplente”.

Fermo restando il vincolo relativo al fatto che non possono essere impartite ai propri alunni del proprio istituto scolastico, anche le lezioni private possono essere una seconda attività lecitamente svolta. Il passaggio fondamentale è l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico che deve essere preventivamente informato di questa seconda attività.

La seconda attività deve essere effettuata secondo il principio della saltuarietà o della non continuità. Solo così può essere considerata attività di lavoro autonomo occasionale.

Il lavoro autonomo occasionale è una particolare tipologia di attività lavorativa da non confondere con le collaborazioni occasionali o con il contratto di prestazione occasionale o ancora, con il lavoro accessorio o parasubordinato. Non è necessario per esempio, aprire una Partita Iva. Questo perché, come dicevamo in precedenza, il principio è l’occasionalità della prestazione. Il lavoro occasionale a livello generale, non ha limiti di reddito o limiti di durata durante l’anno. Infatti il limite dei 5.000  euro annui o quello delle trenta giornate massimo per anno solare, sono vincoli che riguardano la sfera fiscale e di tassazione dell’attività, ma che non sono ostativi per considerare occasionale l’attività. Come dicevamo, basta la saltuarietà della prestazione.

Fino a quando il lavoro autonomo può essere ritenuto occasionale?

L’attività delle lezioni private o qualsiasi altra attività extra, finché viene effettuata in maniera saltuaria, va sempre considerato lavoro autonomo occasionale. Infatti non è possibile parlare di seconda attività stabile ma appunto, di lavoro occasionale. In questo caso nessun obbligo di apertura della Partita Iva è necessario. Inoltre, non si è tenuti nemmeno a versare i contributi previdenziali e quindi non si è tenuti nemmeno all’iscrizione alla Gestione Separata.

Se il lavoro autonomo occasionale svolto è quello delle lezioni private, allo studente a cui vengono impartite queste ripetizioni, va rilasciata la ricevuta (e serve una marca da bollo da 2 euro per ricevute superiori a 77,47 euro). Questo perché i compensi ottenuti vanno dichiarati con i modelli di dichiarazione dei redditi.

Come funziona la normativa di riferimento

“Si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale“, questo ciò che dice l’articolo 2222 del Codice Civile che resta l’unico riferimento normativo in materia.

Infatti con la Legge Biagi prima (Decreto Legislativo n°276 del 2003)  e con la Legge Fornero dopo (Articolo n° 24 del Decreto Legge n°201 del 2011) furono introdotte le collaborazioni occasionali. E sono queste tipologie di attività che hanno creato importante confusione in maniera di lavoro autonomo occasionale. Infatti e sulle collaborazioni occasionali che vigevano i limiti della durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno e del compenso non superiore a 5.000 euro per ciascun committente.

Con l’introduzione del Jobs Act invece (Decreto Legislativo n° 81 2015, che è il quarto decreto introduttivo del Jobs Act), venne abrogato quanto stabilito dalla Legge Biagi. Da quel momento, l’unica disciplina che regola le attività svolte in maniera occasionale è quella dell’articolo 2222 del Codice Civile.

In definitiva, limiti particolari per il lavoro autonomo occasionale non ce ne sono se si escludono i limiti relativi alla saltuarietà delle prestazioni. Naturalmente se le attività di lezioni private vengono impartite a molti studenti e se vengono effettuate per molte ore e per molti mesi, parlare di lavoro autonomo occasionale può essere un azzardo. In quel caso più che lavoro autonomo occasionale deve essere considerato un vero e proprio lavoro autonomo.

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