Lavoro agile e congedo fino al 31 dicembre per figli in quarantena: come ne usufruiscono docenti e Ata?

Il decreto legge n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2020 e contenente disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 5 prevede la possibilità di usufruire della modalità di lavoro agile e del congedo straordinario per i genitori che hanno figli in quarantena per contatti scolastici.
Lavoro agile e congedo
Lavoro agile
“Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico“. E’ ciò che si dispone al comma 1 dell’art. sopra detto.
Congedo
E’ prevista inoltre la possibilità di usufruire di un congedo per i genitori che non possono svolgere l’attività lavorativa in modalità agile. Al comma 2 si legge: “Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14“. Uno solo dei due genitori, anche alternativamente all’altro, può dunque assentarsi da lavoro e, per tutta la durata del congedo, “è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione“. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle due misure, l’altro, si ribadisce al comma 4, non può chiedere di fruire delle stesse misure, né lavoro agile né congedo straordinario.
Fino al 31 dicembre 2020
I benefici previsti possono essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino al limite di spesa previsto, corrispondente a 50 milioni di euro. Raggiunto il limite, l’Inps non accoglierà più domande.
Congedo personale scolastico
Al comma 7 una precisazione sul personale scolastico in congedo e che deve quindi essere sostituito: “Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020“.
Cosa succede se a usufruire dei benefici è il personale scolastico [docenti e ATA]
Oltre al ricorso alla supplenza in caso di assenza del docente o Ata, si pongono per il personale scolastico alcune questioni. Innanzitutto si pensa ai collaboratori scolastici che, di fatto, non possono svolgere le proprie mansioni a distanza – come peraltro ricordato dalla recente circolare per i lavoratori fragili – e che, dunque, sarebbero esclusi dalla possibilità disposta dal dl. Diverso invece il caso di altre figure Ata, come Dsga o assistenti amministrativi per i quali lo smart working è praticabile.
Per i docenti rimarrebbe la didattica a distanza? Ad ogni modo la situazione sarebbe complicata qualora nella stessa famiglia ci fossero tutti e due i genitori lavoratori dipendenti della scuola.
Infine, come accordare la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile con quanto disposto dal decreto Agosto (104/2020), in particolare dall’art. 34 comma 4, che recita ” Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“?