Lavoro agile dirigenti scolastici: 4, 5 o 7 giornate al mese. Contattabili oltre l’orario in caso di emergenza. Ecco i criteri: NOTA

Con nota del 21 febbraio il Ministero dell’istruzione e del merito indica i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici, disposizione prevista dall’articolo 11 del CCNL 2019/21 sottoscritto il 7 agosto scorso.
Il lavoro agile può essere svolto previa accordo individuale tra USR e dirigente scolastico.
Requisiti d’accesso
Sono esclusi i dirigenti scolastici che non hanno concluso il periodo di formazione e prova completando il primo anno di assunzione. E’ su base consensuale e volontaria.
L’accesso al lavoro agile per i dirigenti scolastici non è regolato da criteri di priorità essendo il dirigente figura unica nell’istituzione scolastica
Attività
Tra le attività che possono essere svolte da remoto:
- attività che possono essere svolte al di fuori della sede di lavoro mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche e/o con accesso a piattaforme digitali;
- predisposizione di provvedimenti e atti amministrativi e datoriali;
- attività connesse alla partecipazione a riunioni a distanza degli organi collegiali della scuola che non abbiano carattere deliberativo nelle more della conclusione del confronto previsto dall’articolo 44, comma 6, del CCNL comparto IR 2019/2021;
- partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro organizzati a distanza;
- attività di studio, analisi e stesura di relazioni e progetti;
- attività di approfondimento normativo e di elaborazione dati;
- predisposizione di attività negoziale;
- ogni altra attività che non richieda la costante presenza fisica nella sede di lavoro.
Modalità di svolgimento
Modalità mista: si alternano giornate di lavoro in presenza, sia svolte presso la sede scolastica sia all’esterno, con giornate di lavoro in modalità agile.
La programmazione delle giornate di lavoro in modalità agile può essere stabilita nell’accordo sia su base mensile sia su base plurimensile, fino a:
- un massimo di 4 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 4 settimane;
- un massimo di 5 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 5 settimane, e comunque garantendo nel complesso alla scuola di titolarità ed alle eventuali sedi assegnate in reggenza, non meno di tre giorni a settimana da svolgersi in presenza;
- un massimo di 7 giornate lavorative mensili in caso di specifica richiesta del dirigente scolastico, ritenuta accoglibile dall’USR.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, invece, i giorni di lavoro in modalità agile possono essere fruiti continuativamente dal Dirigente scolastico con comunicazione al Direttore generale dell’USR.
Fasce di contattabilità
Il dirigente scolastico è contattabile per la durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica di titolarità, fatta salva l’esigenza di contattabilità in casi di emergenza non preventivabili.