Lavoro agile ATA, misure prorogate fino al 31 luglio: smartworking per chi è in quarantena

Il decreto legge n. 52 del 22 aprile, contenente “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021. Le misure previste per il lavoro agile del personale ATA vengono pertanto prorogate al 31 luglio.
Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia. Può essere dichiarato anche in caso di gravi eventi all’estero nei quali la protezione civile italiana partecipa direttamente.
Decreto aprile, stato di emergenza fino al 31 luglio. Cosa significa
Disciplina lavoro agile ATA
Le modalità di lavoro agile per il personale ATA vengono disciplinate dalla nota ministeriale 1934 del 26 ottobre 2020 e dal verbale d’intesa sottoscritto tra ministero e sindacati il 27 novembre scorso.
La nota ministeriale n. 1934 spiega che Dsga e assistenti amministrativi possono svolgere, durante il periodo di quarantena, il lavoro in modalità agile.
Per le altre figure professionali, per le quali la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile in caso di quarantena – come cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria – i dirigenti scolastici, solo in caso di necessità, applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.
Il verbale d’intesa firmato tra sindacati e Ministero ha previsto, fino al 31 gennaio, data di scadenza dello stato di emergenza poi prorogato al 30 aprile e ancora al 31 luglio, l’accesso al lavoro in modalità agile personale ATA a tempo determinato e indeterminato:
- in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia;
- genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in presenza;
- in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (lavoratori fragili), nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020;
- dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;
- conviventi di persone immunodepresse.
Per chi non può svolgere il lavoro da remoto, in particolare i collaboratori scolastici le cui mansioni non lo consentono, deve essere garantita la massima flessibilità organizzativa con il ricorso a ferie, permessi, orario plurisettimanale.