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Lavoratrici (docenti ed ATA) in maternità, trattamento economico e normativo dell’indennità. Cosa si prevede per il Padre

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Proponiamo di seguito un contributo chiarificatore sul trattamento economico e normativo della lavoratrice durante i periodi di congedo di maternità o interdizione obbligatoria durante la gravidanza, ed in particolare sull’istituto dell’indennità di maternità fuori nomina, cioè la corresponsione di una indennità economica al di fuori del periodo coperto da contratto di lavoro. La questione riguarda l’intero personale scolastico, docente e ATA. Ed inoltre l’istituto può essere fruito alternativamente sia dalla lavoratrice madre che dal lavoratore padre.

Cerchiamo di capirne il funzionamento.

Riepilogo del congedo di maternità.

La legge stabilisce il divieto di adibire le donne al lavoro :

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eccezioni previste dalla Legge;
  • ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • durante i tre mesi dopo il parto, salvo eccezioni previste dalla Legge;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli previo accertamento medico.

Spetta alla lavoratrice inoltrare alla segreteria scolastica il certificato medico attestante la data presunta del parto. A seguito dell’evento di nascita, entro 30 giorni dallo stesso, la lavoratrice deve presentare il certificato di nascita del figlio.

I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Cosa prevede la normativa.

L’istituto trova puntuale disciplina nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 all’art. 22: “Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità o di interdizione obbligatoria durante la gravidanza”. Si tratta di un importante sostegno economico riconosciuto alle donne lavoratrici in maternità, nell’ambito del più generale sostegno alla natalità.

Il godimento del beneficio presuppone sempre una richiesta della lavoratrice.

Indennità di maternità in costanza di rapporto.

In costanza di rapporto di lavoro, alla lavoratrice docente/A.T.A. spetta il 100% della retribuzione fissa mensile, come prevede l’art.12, comma 2 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, indipendentemente che si tratti di contratto a tempo indeterminato o determinato.

Per il personale con contratto a tempo determinato, fermo restando come detto sopra che in costanza di rapporto di lavoro spetti il 100% della retribuzione, alla scadenza del contratto si percepirà una indennità pari all’80%. In questo caso il beneficio economico si calcola sulla retribuzione media globale giornaliera del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto:

  • il rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità;
  • altri premi o trattamenti retributivi accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

Indennità di maternità “fuori nomina”.

L’art.24 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 riconosce espressamente il prolungamento del godimento dell’indennità di maternità, nei casi in cui cessi o si risolvi il rapporto di lavoro durante il periodo del congedo di maternità. A tal proposito si portano due esempi di diritto all’indennità di maternità fuori nomina:

  • Docente/A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato, che entri in congedo di maternità in costanza di rapporto e che vi si trovi al momento della scadenza del contratto di lavoro: ha diritto di percepire l’indennità di maternità fuori nomina,  per il restante periodo del congedo che non sia coperto da ulteriori contratti di lavoro;
  • Docente/A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato conclusosi entro i 60 giorni precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria (ad es. docente con contratto di lavoro con scadenza il 31 agosto e inizio del congedo di maternità il 5 ottobre): ha diritto di percepire l’indennità di maternità fuori nomina,  per il restante periodo del congedo che non sia coperto da ulteriori contratti di lavoro, come previsto dall’art.24, comma 2-3.

Se durante il periodo di godimento dell’indennità fuori nomina la lavoratrice accettasse un nuovo contratto di supplenza cesserebbe immediatamente il godimento del beneficio dell’indennità, fermo restando quanto sino a quel momento goduto (la cessazione non ha effetti retroattivi).

Come presentare la richiesta.

La richiesta va inoltrata dalla lavoratrice (o dal lavoratore) all’istituzione scolastica di ultimo servizio, cioè quella dove ha avuto l’ultimo contratto di lavoro.

La scuola, verificata la richiesta, procede all’inserimento sul SIDI della pratica, in gestione cooperativa col MEF.

Diritto riconosciuto anche al padre.

Al padre è riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per l’indennità di maternità, nel caso in cui egli usufruisca del congedo di paternità previsto dall’art. 28.

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:

  • morte della madre
  • grave infermità della madre
  • abbandono della prole
  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

La previsione è contenuta nell’art. 29 del Testo unico.

Indennità di disoccupazione.

Si precisa inoltre che la percezione dell’indennità di maternità fuori nomina sostituisce ed esclude l’indennità di disoccupazione, eventualmente in godimento durante l’assenza del contratto di lavoro. I tue trattamenti economici non sono infatti cumulabili.

Trattamento giuridico.

Il periodo di godimento dell’indennità di maternità fuori da nomina o incarico, non essendo coperta da alcun contratto di lavoro, non è valevole come servizio ai fini delle graduatorie di circolo o di istituto, non fa maturare alcun punteggio, non è utile ai fini dell’anzianità di servizio. Il punteggio è infatti connesso al solo periodo indicato nel contratto di lavoro.

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