Lavoratori fragili: proroga smart working al 30 giugno. Lo prevede il nuovo decreto riaperture
I lavoratori fragili possono svolgere il lavoro in modalità agile fino al 30 giugno 2022 anche con la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo. A prevederlo è la bozza del nuovo decreto legge sulle riaperture approvato ieri in Consiglio dei Ministri.
Nella bozza del nuovo decreto si legge infatti:
Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.
Ricordiamo l’articolo 17 comma 2 del dl festività:
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
E l’articolo 26, comma 2 bis del dl 18 del 17 marzo:
A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Le patologie individuate dal decreto interministeriale del 3 febbraio 2022 sono:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
- immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
- mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,
- immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad
- alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con
- rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età >60 anni;
- condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
La norma interessa i dipendenti pubblici e privati, che devono ottenere un certificato attestante la condizione di rischio (derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita) o la disabilità grave (ex legge n. 104/1992).