Lavoratori fragili e in quarantena: novità per il 2022. Indicazioni INPS

L’INPS, con il messaggio 11 febbraio 2022, n. 679, comunica che, per il 2022 non è possibile, quindi, riconoscere le indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili (commi 1 e 2, articolo 26, decreto-legge 18/2020).
Il messaggio fornisce le istruzioni operative per le strutture territoriali e per gli Uffici medico legali, precisando le modalità del riconoscimento delle tutele per gli eventi che si collocano tra il 2021 e 2022.
MESSAGGIO INPS
Dal 1 gennaio di quest’anno, infatti, chi si trova in questa situazione non ha più diritto all’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS. Nell’ambito della disciplina delle tutele previste, l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, già riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, non è stata ulteriormente prorogata dal legislatore.
Anche per i lavoratori fragili, pubblici e privati, l’assenza dal lavoro a causa di una patologia certificata non è più assimilata al ricovero ospedaliero, e quindi non dà diritto all’indennità economica.
Al fine di consentire comunque l’individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l’anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.