Lavoratore sospeso perché non vaccinato, lo stipendio va restituito. Tar: grave pregiudizio negare la retribuzione

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Un decreto del TAR del Lazio che potrà aprire una finestra significativa, se non si tratterà di un caso isolato, verso quei provvedimenti di sospensione della retribuzione che hanno riguardato una quantità importante di lavoratori pubblici,scuola inclusa, ai quali non è stato neanche riconosciuto l’assegno alimentare, in caso di mancata vaccinazione.

Il TAR del Lazio, con decreto 726 del 2/2/22, si pronuncia verso il ricorso proposto da un lavoratore come difeso dal proprio legale, contro il Ministero della Giustizia, per chiedere l’annullamento del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172; – dell’invito a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione; – del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; – del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; – del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; – della legge 28 maggio 2021, n. 76; – della legge 23 luglio2021, n. 106; – del d.l. 7 gennaio 2022, n.1; – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto,.

Negare la retribuzione al dipendente è grave pregiudizio

Affermano i giudici che :”considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale; Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale“, concludono in questo modo: “Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo”. D’altronde l’avevamo osservato su O.S che quando l’emergenza pandemica si sarebbe attenuata, cosa che ora si sta verificando, non era da escludere una inversione di marcia da parte della giurisprudenza su tematiche complesse come queste che hanno caratterizzato una legislazione lavoristica effettivamente restrittiva e peggiorativa per i diritti dei lavoratori, ciò a prescindere da come la si possa pensare sulla questione dell’obbligo vaccinale e della vaccinazione,che qui non è messa in discussione.

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