Laureato in ingegneria insegna A027 (matematica e fisica) per 6 anni, poi viene escluso dalle graduatorie: ricorre. Ecco cosa hanno detto i giudici
È illogica la previsione posta dall’amministrazione alla base dell’esclusione di un laureato in ingegneria civile dalle graduatorie per la classe di concorso matematica e fisica, risultando persuasivo il sillogismo per cui se a insegnare matematica può essere un laureato in ingegneria, e se a insegnare fisica può essere un laureato in ingegneria, non vi sono ragioni per cui a insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la stessa figura professionale. Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Bis, con la Sentenza 27 febbraio 2024, n. 3893.
Insegna per 6 anni e poi viene escluso dalle graduatorie
Un laureato in ingegneria civile, vecchio ordinamento, aveva avuto accesso, dal 2014 al 2020, nelle Graduatorie d’Istituto di III fascia (da cui si attingono i docenti supplenti precari della Scuola Statale Secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno), classe di concorso A027 Matematica e Fisica.
Dopo l’entrata in vigore delle Ordinanze Ministeriali n. 60/2020 e n. 112/2022, l’uomo aveva presentato domanda per le nuove GPS (II Fascia) e le Graduatorie d’Istituto (III Fascia), chiedendo l’inclusione nella classe di concorso A027 (Matematica e Fisica) nella quale poteva vantare il titolo del servizio di insegnamento negli ultimi anni scolastici. L’USP disponeva l’esclusione dalle graduatorie per mancanza del titolo idoneo a insegnare nella classe A027.
Le giustificazioni dell’esclusione
L’uomo ricorre al Tar e l’amministrazione, in giudizio, depositava una relazione difensiva ove rappresentava che “la Laurea in ingegneria di vecchio ordinamento (V.O.), non costituisce titolo idoneo per l’insegnamento per la classe di concorso A027, giuste le disposizioni contenute nella Tabella A del d.P.R. n. 19/2016”, specificando che il D.M. n. 354/1998 consente l’accesso dei laureati in ingegneria alla classe A027 solo con riferimento alla costituzione di Ambiti Disciplinari, ovvero laddove questi ultimi si rendano necessari per snellire la procedura relativa ai concorsi a cattedre, consentendo la riduzione, per talune classi di concorso, del numero delle prove d’esame scritte.
A tale normativa, per l’Amministrazione, deve farsi riferimento per l’attribuzione degli incarichi di supplenza e per i laureati in ingegneria entro il 2000/2001 l’entrata nelle graduatorie di Istituto per docenti di III Fascia (e oggi, per quanto esattamente sovrapponibile a queste, nelle GPS di II fascia) è regolata dal D.M. 39/1998 che non ha mai sofferto modifiche integrative che interessassero la classe di concorso di matematica e fisica (A027).
La presunta mancanza dell’approccio interdisciplinare
A ciò aggiunge che la perdurante vigenza, per le suddette classi, dei requisiti prescritti dal DPR 19/2016, nella misura in cui si limiti a richiamare le condizioni già individuate dal D.M. n. 39/98, trova giustificazione nell’ integrazione dell’insegnamento della matematica e della fisica in un unico insegnamento cui attribuire una specifica classe di concorso, che “comporta il possesso di competenze metodologiche e la conoscenza di strategie didattiche che non risultano dalla aritmetica somma delle due discipline, caratterizzate da peculiari ed approfonditi percorsi, ma presuppone un approccio “interdisciplinare” che, secondo le valutazioni diffusamente compartite alla precorrente narrativa, meglio si può riscontrare nei percorsi accademici menzionati dal suddetto quadro normativo.”
Illegittimità della previsione del D.P.R. che non consente di insegnare in A027
Il ricorso formulato dall’uomo è stato accolto, richiamando le pronunce del Tar che hanno dichiarato l’illegittimità della previsione, contenuta nel D.P.R., che non consente al laureato in ingegneria di insegnare nella classe di concorso A027, avendo chiarito che:
- è illogica la previsione posta dall’amministrazione alla base dei provvedimenti impugnati, risultando persuasivo il sillogismo per cui se a insegnare matematica può essere (a determinate condizioni normative e formative) un laureato in ingegneria, e se a insegnare fisica può essere (a determinate condizioni normative) un laureato in ingegneria, non vi sono ragioni per cui a insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la stessa figura professionale;
- sono irragionevoli le disposizioni del previgente d.m. n. 39/98 e dell’attuale D.P.R. 19/2016, alla Tabella A, che prevedono che i laureati in ingegneria possano, (a determinate condizioni normative e formative) accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente, precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l’accesso alla classe di concorso A027 che ricomprende in unum ambedue le materie;
- è infondata la giustificazione relativa alla peculiarità dell’insegnamento connessa a un “approccio interdisciplinare” che caratterizzerebbe la classe di concorso A027, in quanto priva di basi giuridiche e sostanziali, non esplicate nemmeno nella presente causa (considerando pure la non apparente estraneità agli studi di ingegneria del menzionato “approccio interdisciplinare”).
La revisione operata dal D.M. n. 255/23
Da ultimo, l’Amministrazione ha corretto tale anomalia, uniformandosi al disposto delle sentenze del Tar, revisionando i requisiti di accesso per alcune classi di concorso (D.M. n. 255/2023), tra cui la A027, includendo la laurea in ingegneria v.o. quale titolo idoneo.
Sì ai laureati in ingegneria in A027
Il Tar, quindi, non ha ravvisato ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento sulla classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal D.P.R. 19/2016.