Laureata in chimica può partecipare al concorso per la classe matematica e scienze? Ecco cosa è successo in tribunale

Un laureato ha diritto a ottenere una risposta sull’istanza proposta sulla validità, o non validità, dei propri titoli di accesso a un concorso (nella specie laurea vecchio ordinamento in chimica, concorso matematica e scienze) nel termine generale previsto dalla l. n. 241/1990. Se questo risulta inutilmente decorso e l’Amministrazione non risulta avere adottato il provvedimento richiesto la stessa deve adottarlo e, in difetto, sarà un commissario ad acta a provvedere. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis, sentenza 30 gennaio, n. 1837).
La richiesta sulla validità della laurea ai fini del concorso
Una donna ha chiesto di accertare l’inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza inoltrata, di emissione di un provvedimento di conferma o meno della validità dei titoli dichiarati in sede di partecipazione al concorso ordinario per la classe A028. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito in una nota affermava infatti: “In riscontro alla richiesta in oggetto pervenuta a mezzo pec a questo USR il 19.05.2023 e registrata in pari data al prot. registro generale n. 26511, si osserva e comunica quanto segue. … Quanto alla richiesta relativa alla validità della Laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche come titolo di accesso all’insegnamento A-28 Matematica e Scienze (menzionata nella comunicazione ma non allegata), si evidenzia che la stessa è titolo di accesso in base a quanto previsto dalla Tabella A del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, nonché dalla Tabella A del D.M. 9 maggio 2017, n. 259. La predetta laurea è inoltre titolo di accesso alla procedura concorsuale in oggetto se posseduta unitamente ai 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche come previsto dall’art. 3 del bando. Si comunica, inoltre, che non essendo intervenute rettifiche alla graduatoria della procedura ordinaria A028, approvata con DDG. n. 421 del 4.04.2023, la posizione dell’istante è la n. 89”.
Una risposta generica
La ricorrente ha rilevato che la risposta fornita dal Ministero è stata generica poiché nel riferimento alla “validità della laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche come titolo di accesso all’insegnamento A-28 Matematica e Scienze” non risulta specificato se tale tipologia sia relativa al vecchio o nuovo ordinamento e se si faccia riferimento a Laurea specialistica o a Laurea magistrale a ciclo unico.
La laurea in chimica
La stessa ha quindi precisato che la Laurea in chimica e tecnologia farmaceutica dalla stessa conseguita corrisponde alla Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche vecchio ordinamento, rilevando che la tabella di valutazione dei titoli valida per l’accesso alle classi di concorso (D.M. 259/2017) e i criteri di comparazione delle Lauree (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009) stabiliscono che ai fini dell’accesso e della partecipazione ai pubblici concorsi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica corrispondono alla classe di Laurea 14/S farmacia e farmacia industriale. Ai sensi del D.M. 259/2017 la classe di concorso della ricorrente (A028) risulta accessibile solo con la Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche vecchio ordinamento. Nella tabella di riferimento, la parentesi posta accanto alla Laurea in scienze della produzione animale non consentirebbe di comprendere se la nota inserita fra parentesi sia riferita anche alla Laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche.
Oggetto del giudizio è la mancata risposta dell’amministrazione
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta, nei sensi sopra specificati, all’istanza proposta da parte ricorrente al fine di ottenere una espressa pronuncia amministrativa sulla validità, o non validità, dei propri titoli di accesso al concorso de quo come presentati nella relativa domanda.
L’obbligo di provvedere dell’amministrazione
Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti, secondo il Tar, sono integrati se si considera che il termine generale previsto dalla l. n. 241/1990 risulta inutilmente decorso e l’Amministrazione non risulta avere adottato il provvedimento richiesto.
L’obbligo di provvedere anche tramite Commissario
Il Tar ha quindi ritenuto che l’Amministrazione abbia l’obbligo di adottare il provvedimento richiesto e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta. Quest’ultimo è stato nominato nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente che, senza facoltà di delega e senza compenso, dovrà provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine attribuito all’Amministrazione.