Laurea in chimica industriale dà accesso all’insegnamento di matematica. Vale il piano di studi, sentenza

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Nel caso in commento parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento del Ministero resistente con cui veniva “esclusa dal concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, «Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nonché degli ulteriori atti indicati in ricorso. La sentenza in commento del TAR del Lazio N. 08974/2022 è interessante perchè rimprovera l’amministrazione sul modus operandi nella valutazione dei titoli. E non è la prima volta che ciò si verifica.

La questione
In particolare, la ricorrente laureata in chimica industriale da parte dell’amministrazione veniva esclusa ritenendo l’inidoneità del titolo conseguito dalla stessa al fine di prestare insegnamento nella classe di concorso A028. Il collegio già con la sentenza n. 10443 del 2021 ha accolto analoga domanda argomentando dalla mancanza di adeguata motivazione da parte dell’amministrazione in ordine alla inidoneità del titolo in questione ad accedere alla citata classe concorsuale.

L’assenza di motivazione logica nel provvedimento di esclusione
Afferma convintamente il TAR che il provvedimento appare privo di una motivazione adeguata a descrivere l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione, anche in relazione al tempo di esercizio del potere e all’interesse pubblico sotteso, oltre che alle ragioni che hanno spinto l’amministrazione a non applicare il decreto interministeriale del 1994 (in base al quale le lauree in chimica e in chimica industriale conferite dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli avente valore legale sono equipollenti al fine dell’ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione) al caso di specie, non essendo il richiamo al bando determinante al fine di comprendere l’applicabilità di una data norma alla procedura in questione.
La motivazione del provvedimento si rivela pertanto inidonea a conoscere le ragioni dell’esito provvedimentale con conseguente accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione.

Vanno confrontati i piani di studio per verificare l’idoneità del titolo
La parte ricorrente ha d’altro canto proposto un confronto tra il piano di studi in chimica industriale antecedente al 1986/7 che l’amministrazione considera titolo idoneo per il citato insegnamento e quello svolto dalla ricorrente a partire dal 1996/7. Nello stesso senso depone la documentazione depositata da parte ricorrente e, in particolare, l’ordine dei chimici e fisici di Venezia, dei quali la ricorrente ha depositato un parere (nel citato parere si precisa tra l’altro che si tratta “di un provvedimento difficilmente comprensibile, data la sovrapponibilità di programmi e competenze dei laureati soprattutto per quanto riguarda le materie di base acquisite nella laurea triennale, spesso mutuate tra i corsi di studio di Chimica e Chimica Industriale”).
Dal difetto di motivazione, dall’inadeguatezza delle argomentazioni sviluppate da parte resistente e dalla documentazione depositata da parte ricorrente, deve pertanto pervenirsi all’accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui determinano l’esclusione della ricorrente per difetto di adeguata motivazione.

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