Laurea, 24 CFU e 36 mesi di esperienza: non sono equiparabili all’abilitazione. Sentenza

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Laurea, 24 CFU e 36 mesi di esperienza professionale, pur se posseduti congiuntamente, non sono equiparabili al conseguimento del titolo abilitativo. Per l’iscrizione alla I fascia delle graduatorie occorre il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea ovvero di 24 CFU, o lo svolgimento di 36 mesi di attività, secondo il Tar Lazio (Sezione III Bis, Sentenza n. 9914 del 30 settembre 2020) non è equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento. Stante la mancata equiparazione, il Ministero non può consentire l’iscrizione a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività prativa o conseguito i 24 CFU.


La vicenda. Due docenti laureati, in possesso di 24 CFU nelle discipline atropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, e che hanno svolto attività didattica presso istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 36 mesi, hanno chiesto al Tar Lazio l’annullamento dell’Ordinanza Miur 10 luglio 2020, n. 60, in tema di procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto (di cui all’art. 4, c. 6-bis e 6-ter, l. n. 124 del 1999) e di conferimento delle relative supplenze, afferenti alle graduatorie sui posti comuni per la scuola secondaria di I e II grado, distinte per classi di concorso. Specificamente, i ricorrenti, hanno richiesto l’iscrizione nella I fascia GPS e II fascia GI (graduatorie istituto): secondo gli stessi la laurea, il possesso dei CFU e l’esperienza di 36 mesi costituiscono elementi sufficienti ai fini delle relative iscrizioni.

Le GPS (graduatorie provinciali supplenze). Secondo l’art. 3, c. 6, Ordinanza n. 60 del 2020, “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”.

Laurea, 24 CFU e 36 mesi di esperienza non sono equiparabili all’abilitazione. Per la giurisprudenza laurea, 24 CFU e 36 mesi di esperienza professionale, pur se posseduti congiuntamente, non sono equiparabili al conseguimento del titolo abilitativo. Per l’iscrizione alla I fascia delle graduatorie occorre il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea ovvero di 24 CFU, o lo svolgimento di 36 mesi di attività, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (Cons. St. n. 2264 del 2018), secondo il Tar Lazio non è equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento. In particolare, nessuna norma ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti, e la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca, così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Per l’effetto, stante la mancata equiparazione, il Ministero, a ragione, non ha consentito l’iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività prativa o conseguito i 24 CFU.

I percorsi abilitanti. L’art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che:
“1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente.
2. E’ parte integrante della formazione iniziale dei docenti l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”.
In considerazione di tale normativa, il Tar ha confermato l’indirizzo che valorizza la “diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca” nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano “né diposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l’interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento”.

La predisposizione di percorsi abilitanti. Per lo stesso Tar l’eventuale mancata previsione di percorsi non sostituisce l’abilitazione, né si traduce nell’irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell’attività. L’abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l’iscrizione cui segue lo svolgimento dell’attività didattica, individuando l’ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno).

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