Aspettativa per i docenti assegnisti di ricerca: modello richiesta
Sono trascorsi quasi 25 anni da quando la L. 449/97 ha istituito l’assegno di ricerca che nell’idea dell’allora ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica On. Luigi Berlinguer serviva a “regolare” la collaborazione ad attività di ricerca. Ma cosa capita ai dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche chiamati a svolgere assegni di ricerca? L’articolo 22, terzo comma, della legge n. 240 del 2010 conferma quanto precedentemente previsto dall’articolo 51, sesto comma, della legge n. 449 del 1997, per cui l’assegno di ricerca «comporta il collocamento in aspettativa senza assegni» del dipendente medesimo.
L’aspettativa per assegno di ricerca
Nel caso di aspettativa per assegno di ricerca, la cui concessione è obbligatoria per l’ente di appartenenza di un docente (a tempo determinato o indeterminato), c’è un’espressa disposizione normativa in tal senso all’interno dell’articolo 22, terzo comma, della legge n. 240 del 2010. Tale norma, che ricalca quanto già previsto dall’art. 51 della Legge 449 del 1997, prevede che il dipendente pubblico, titolare di assegno di ricerca venga collocato in aspettativa non retribuita. Circostanza confermata dalla Circolare Ministeriale n. 15/2011 che sostanzialmente equipara la posizione dell’assegnista a quello del dottorando di ricerca.
Congedo straordinario e non aspettativa
Pur non essendo adeguato il nome utilizzato dal legislatore usa, infatti, quello di “aspettativa” invece di “congedo straordinario” previsto dal CCNL e dalla normativa vigente, le motivazione addotte per giustificare la sospensione posto in essere del rapporto lavorativo in caso di assegno di ricerca (sia in ente pubblico che privato) sono simili a quelle seguite con la interruzione per il dottorato di ricerca. Si tratta cioè di promuovere, fortificare, incoraggiare e, meglio e più ancora, sostenere quella che è la vita della comunità scientifica di un Paese ovvero attività di ricerca. Questa anche se avviene ed è disposta al di fuori dalle singole istituzioni scolastiche, in modo da porre il docente nelle condizioni di poterla espletare nella più adeguata forma possibile.
IL Ministero si esprime sulle caratteristiche dell’assegno di ricerca
La nota del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058 della direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pronunciandosi sulle caratteristiche del “congedo straordinario” per assegno di ricerca, di cui fruiscono i docenti della scuola (sia quelli a tempo determinato che a tempo indeterminato), con particolare legame alla questione della avanzamento di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza sociale, fissa che «i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca».
Il periodo di aspettativa sarà valido esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti dalle vigenti disposizioni) e non sotto il profilo economico.
Importante dichiarare le incompatibilità anche per la validità dello stesso contratto di assegnista
I docenti che accettano un assegno di ricerca stiano attenti a rimuovere le cause di incompatibilità che eventualmente rendano risolto quest’ultimo, oltre le più gravi conseguenze per eventuali incompatibilità non dichiarate. Il contratto, infatti, si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell’attività;
- ingiustificata sospensione dell’attività;
- grave violazione del regime delle incompatibilità;
- valutazione negativa sull’attività di ricerca espressa dalla Struttura di ricerca di riferimento.
Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità, è tenuto a restituire i ratei dell’assegno eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l’ incompatibilità.
Supplenza per docente già titolare di assegno di ricerca
Un assegnista di ricerca può, naturalmente, accettare una supplenza o una nomina a tempo indeterminato.
Sulla questione si è pronunciata l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cosenza secondo la quale:
“il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato (di durata annuale), possa [può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”. Ragione per la quale, l’assegnista di ricerca può accettare la supplenza senza nessun obbligo di assumere servizio con riconoscimento del servizio ai soli fini giuridici.
Nota USR Molise 0004766 del 02/09/2017
Secondo l’articolo 22, comma 3, della legge 240 del 2010 come specificato già in precedenza “La titolarità dell’assegno […] comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”. Tale circostanza viene ulteriormente confermata dall’art. 18, comma 2, del CCNL 2006-2009.
Di fatto, le circolari del Ministero dell’Istruzione, la 120/2002 e la 15/2011 assicurano all’aspettativa concessa per assegno di ricerca le stesse ipotesi che la norma assicura al congedo straordinario per dottorato di ricerca a tal riguardo facendo leva proprio sull’art. 51, comma 6, della legge 449/1997, successivamente abrogato e poi sostituito dall’art. 22 della legge 240 del 2010 richiamata precedentemente.
Ne consegue che tale aspettativa è valida ai fini giuridici. Non, pare ormai cosa acclarata, ai fini economici.
Alla medesima conclusione giunge l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso con il parere CS 544/2016, il quale ha precisato che “il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato (di durata annuale), possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”
Motivi di ricerca in università straniere
Analogamente per come detto per la casistica di Università ed Enti di Ricerca italiani, è possibile chiedere l’aspettativa per motivi di ricerca anche nel caso in cui si stia svolgendo un postdoc presso un’università estera come prevede, a tal riguardo, anche l’art. 453, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 297/1994, che recita appositamente che “al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati ed Enti stranieri, di Organismi o Enti internazionali, si applica il disposto di cui all’art.2 della Legge n. 476/84”, finendo col porre, inevitabilmente, sullo stesso piano normativo la disciplina prevista in materia sia per le Università italiane che per quelle straniere. Ciò viene confermato anche nella circolare MIUR 15/2011.
I vantaggi dell’aspettativa per motivi di ricerca
Tale aspettativa ha il pregio di fare ricerca e mantenere il proprio posto a scuola. Per effetto di ciò coloro che hanno ricevuto una nomina per supplenza o sono docenti di ruolo e hanno un assegno di ricerca che termina durante l’anno scolastico, possono accettare, ponendosi in aspettativa, la supplenza o la nomina in ruolo. Ancora, a differenza dalle altre tipologie di aspettative, quella prevista per assegni di ricerca, anche in istituti di ricerca privati, è valida ai fini giuridici. Non va concessa, dunque, appare chiaro, l’aspettativa per motivi di studio. Oltre alla circostanza che l’assegno di ricerca non è un corso di studio, l’aspettativa per motivi di studio non è assolutamente valida ai fini giuridici, a differenza di quella per motivi di ricerca che, avendo la particolare equiparazione, al congedo straordinario per dottorato, lo è.
Limiti di reddito
Motivazione addizionale, se mai non fosse ancora chiara la necessità dell’immediata aspettativa, anche per le Borse di studio, è il limite patrimoniale imposto dal Decreto interministeriale – MURST e Ministero del Tesoro – Uff. Dir. Rag. Prot. 3831 del 13 aprile 1990con cui è stata determinata la natura minima delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire che di fatto vieta ai borsisti, ad esempio, la percezione della borsa se si supera il limite fissato dal DI. Aprire un contenzioso con l’amministrazione pone al centro della questione eventualmente anche il calcolo del reddito massimo personale complessivo.
Cosa deve fare la scuola?
Nel caso di assegni di ricerca la scuola deve concedere la specifica aspettativa per motivi di ricerca (deve collocare, immediatamente, in aspettativa) ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge 240/2010 e dalle circolari MIUR 120/2002 e 15/2011.
Cosa recita l’Articolo 22 legge 240 del 30 dicembre 2010
- Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) e l’Agenzia spaziale italiana (Asi), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, ente o istituzione, del ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
- Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un’adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.
- Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
- I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, a seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un’unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca. - I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
- A decorrere dall’anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonchè, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’Inps ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
- L’importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del ministro.
- Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
- La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Il contratto, l’aspettativa e la rimozione dell’incompatibilità
Per gli incaricati a tempo determinato – specifica l’USR Molise – “le indicazioni di cui a tutti i punti precedenti trovano applicazione anche nei casi di incarico a tempo determinato di durata annuale o fino alla fine delle attività didattiche. Il principio affermato nella circolare n. 376 del 4.12.1984 deve essere adeguato – per quanto attiene alla sua concreta applicazione – ai successivi interventi legislativi, con particolare riguardo alla contrattualizzazione del pubblico impiego. Pertanto, considerato che tanto il congedo straordinario, quanto l’aspettativa costituiscono tipici atti di gestione del rapporto di lavoro individuale, il relativo provvedimento deve essere adottato dal dirigente scolastico e presuppone la stipula del contratto di lavoro dal parte del docente incaricato”. Evidentemente senza rimozione delle cause di incompatibilità si deve provvedere, entro 15 giorni, alla rescissione del contratto.