L’anzianità di servizio da precario, bisogna fare due richieste distinte per avere riconoscimento scatti e ricostruzione carriera. Sentenza
Con l’ordinanza in commento, la Cassazione, in modo efficace, spiega, richiamando dei suoi precedenti oramai consolidati, cosa può richiedere in sede di giudizio il precario della scuola, sia docente che ATA, in relazione alla propria anzianità di servizio, evidenziando le differenze tra gli scatti e la ricostruzione di carriera.
La questione
I ricorrenti tutti assunti con contratti a tempo determinato, avevano agito in giudizio per ottenere, oltre all’applicazione del principio di non discriminazione ai fini dell’applicazione della progressione retributiva in relazione ai rapporti a termine intrattenuti, anche la dichiarazione di illegittimità dei termini apposti ai contratti medesimi e la conversione dei medesimi, oltre al risarcimento per il ricorso abusivo ai contratti a termine; il giudice d’appello, richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questa Corte, ha ritenuto corretto il riconoscimento dell’anzianità maturata con la medesima progressione del personale assunto a tempo determinato, non essendo la disparità di trattamento giustificata da ragioni oggettive inerenti il contenuto della prestazione
Per cosa può essere fatta valere l’anzianità di servizio?
La Cassazione con l’ordinanza 21241/ 2022 richiama dei suoi precedenti quali, la Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, rilevando che l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Ricostruzione di carriera e scatti, non sono pretese sovrapponibili
Però, osservano i giudici, si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; in particolare, per la prima delle due azioni, il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato da dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019)