L’accoglienza alunni stranieri: un esempio di Regolamento

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La presenza di un sempre più rilevante numero di alunni stranieri negli ultimi anni ha fatto nascere l’esigenza, da parte della nostra scuola, di un’attenta considerazione delle tematiche inerenti l’educazione interculturale e dell’attuazione di una serie di interventi atti a garantire il diritto-dovere all’istruzione e a valorizzare le risorse provenienti dall’apporto di culture diverse.

La Costituzione italiana

La stessa Costituzione Italiana, in particolare l’art. 3, contiene la garanzia per l’accesso alla scuola e per il rispetto delle specificità culturali, linguistiche e religiose di ogni bambino e ragazzo, di qualunque paese sia originario, recita infatti: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Ulteriori garanzie per le pari opportunità tra bambini e ragazzi vengono dall’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, oltre che dalla legislazione nazionale vigente.

La scuola deve operare perché il fanciullo abbia consapevolezza delle varie forme di diversità

Partendo da queste considerazioni e dalla convinzione che “La scuola deve operare perché il fanciullo abbia consapevolezza delle varie forme di diversità allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture”, l’Istituto di Villa Bartolomea pone tra i suoi obiettivi principali anche l’educazione interculturale, vista come opportunità per sviluppare negli alunni un atteggiamento aperto e disponibile all’incontro con l’altro e per creare le basi di una società realmente interculturale.
Come sancisce la normativa, minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.

Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri

Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri arrivati in Italia legalmente (assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o clandestinamente (assieme ad adulti privi di permesso) è affermato da:

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.

art.30: “è dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio…”

art.31: “La Repubblica … protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo…”

Art. 34 :”La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.

Convenzioni di diritto internazionale

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848.

In particolare, art.2 del protocollo addizionale prevede:

” A nessuno può essere interdetto il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’attività che svolge nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10/12/1948 in particolare recita:

art.1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti…”

art.25: “La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza…”

art.26: “Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria…”.

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ( ONU, 20 Novembre 1959)

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176) in particolare prevede:

art.28: ” Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un’educazione […] devono … rendere l’istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti…”.

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976) in particolare prevede:

art.24: “Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato”.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976) in particolare prevede:

art.10: “Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale…”

art- 12: ” Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione”.

Norme dello Stato italiano

Queste, nello specifico caso, le norme previste dallo Stato italiano:

R.D. 4/5/25, n.653, art.14 (scuola secondaria);

C.M. n.301/90 cit. e C.M. n.205/90;

Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l’iscrizione di minori stranieri alla scuola dell’obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione;

D.L.vo n. 297/94, artt. 115 e 116; Legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, cit., in particolare l’art. 36 (“I minori stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”).

D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero…”, in particolare, art. 45.

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 (nota come legge Bossi-Fini) non ha modificato le precedenti disposizioni relative all’accoglienza e all’inserimento scolastico dei minori stranieri.

I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico

I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico; l’iscrizione alle classi della scuola dell’obbligo va accolta in qualsiasi momento dell’anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99). Il caso di minori che abbiano superato il 15° anno di età è considerato nel Decreto Ministeriale n.323 del 9 agosto 1999, applicativo della legge n.9/99 (elevamento dell’obbligo scolastico): qualora il minore possa attestare con documentazione idonea di “avere osservato per almeno nove anni le norme sull’obbligo scolastico” è prosciolto dall’obbligo scolastico e quindi
non può essere accolto nelle classi della scuola media.

Adottare misure efficaci per l’inclusione di alunni stranieri

La C.M. n°101 dell’8 gennaio 2010, invita le Istituzioni Scolastiche ad adottare misure efficaci per l’inclusione di alunni stranieri, in maniera tale da garantire un equilibrato ed efficace sviluppo positivo del processo di insegnamento apprendimento.

In particolare, è necessario iniziare a programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali. Questo richiede la definizione delle condizioni per assicurare a tutti opportunità di istruzione, fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana. È indispensabile, infatti, assicurare il diritto all’istruzione non solo in termini di accesso ai percorsi scolastici, ma anche sotto il profilo degli esiti da raggiungere, a prescindere dalle diversità linguistica e culturale.

Criteri di carattere organizzativo dell’offerta formativa territoriale

A tal fine la normativa stabilisce criteri di carattere organizzativo sia dell’offerta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione scolastica:

il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;

il limite del 30% è entrato in vigore già a partire dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell’infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.

il limite del 30% può essere innalzato a fronte della presenza di alunni stranieri già in possesso delle adeguate competenze linguistiche.

Finalità di un eventuale Regolamento di Istituto

Con la stesura del regolamento, un Istituto si propone di:

  • insegnare agli alunni come confrontarsi con le differenze culturali;
  • promuovere la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproca, l’apertura verso individui provenienti da culture, etnie e religioni diverse;
  • combattere razzismo, xenofobia, discriminazione, pregiudizi, stereotipi;
  • coinvolgere gli alunni provenienti in percorsi didattici e culturali che ne favoriscano l’integrazione;
  • attivare pratiche all’interno dell’istituto in tema di accoglienza;
  • facilitare l’inserimento degli alunni stranieri nel gruppo dei pari;
  • sviluppare un clima adeguato di accoglienza;
  • attuare forme di comunicazione fruttuosa con le famiglie immigrate;
  • creare una rete di comunicazione e collaborazione tra scuole, tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale;
  • rispondere ai bisogni formativi dei minori.

In particolare alcune scuole hanno stilato ottimi regolamenti prescindendo il  Piano Inclusione. Sia l’Istituto Comprensivo Statale “C. Ederle” di Villa Bartolomea (VR) presieduto dal dirigente scolastico la Prof.ssa Cristina Ferrazza che il 1° Circolo Didattico “Giovanni Pascoli” di Erice presieduto dal dirigente scolastico professoressa Antonina Filingeri. Entrambe scuole che segnano il cambio di passo verso una scuola davvero all’altezza dell’inclusione tanto sbandierata che, di fatto, non tutti gli istituti riescono a garantire.

REGOLAMENTO PER LACCOGLIENZA DEGLI-ALUNNI-STRANIERI

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