La vigilanza, sempre e comunque, anche in caso di sciopero

E’ ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo di vigilanza si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).
Il dovere di sorveglianza
Il dovere di sorveglianza – scrive il dirigente scolastico Dott. Deborah De Meo – permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un …
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