La valutazione degli obiettivi come si accorda con i criteri di valutazione della scuola Primaria per alunni con disabilità? In allegato delibera di CdD per l’adozione strumenti valutativi e certificativi

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Per gli alunni disabili la valutazione sarà espressa tenendo come riferimento il Piano Educativo Individualizzato, nel quale saranno evidenziati i criteri didattici seguiti per le varie discipline, nonché le attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione dei contenuti previsti per tutte o per alcune delle discipline medesime. I consigli d’interclasse possono adottare modelli di valutazione/certificazione diversi per alunni in situazioni di disabilità molto gravi. Per gli alunni che abbiano una diagnosi specialistica di Disturbo specifico di apprendimento (DSA), la valutazione terrà conto delle misure dispensative e/o compensative adottate, le quali devono risultare esplicitate nel Piano didattico personalizzato (PDP). Per gli alunni di lingua nativa non italiana la valutazione terrà conto delle misure di accompagnamento predisposte e attuate nel corso dell’anno. Per gli alunni con B.E.S., per i quali il team/cdc abbia predisposto un PDP la valutazione terrà conto dei riferimenti esplicitati nel suddetto Piano.

Le nuove modalità di valutazione della scuola primaria (OM. 172/20) prevedono che la valutazione venga riferita al PEI e sono pertanto proprio gli obiettivi didattici e disciplinari indicati nella sezione 8 del modello PEI – in particolare al punto 8.3 sulla progettazione disciplinare – che andranno riportati nella scheda, selezionando eventualmente i più significativi o riorganizzandoli, se ritenuto necessario. La scheda di valutazione è un documento – va sottolineato – che riguarda istituzione scolastica e famiglia; ed è un documento che, per essere utile, deve rappresentare la situazione reale.

La normativa vigente

  • R.D. n. 653/1925, richiamato dal D. Lgs 1 dicembre 2009, n. 179 (collegialità nell’attribuzione dei voti in sede di scrutinio)
  • D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)
  • D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 (Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche)
  • D. Lgs n. 59 del 19 febbraio 2004 (Norme generali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione) -artt. 8, 10, 11 e 14;
  • D.M. 31 luglio 2007 (Indicazioni per il curricolo) e successive modifiche e integrazioni
  • DPR n. 89 del 20/3/2009
  • DPR n. 122 del 22/6/2009 (Regolamento sulla valutazione)
  • Atto d’Indirizzo del 08.09.2009 DM 27/01/2010 (certificazione dei saperi)
  • L. n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 16 (Valutazione degli alunni disabili)
  • Legge del 08.10.2010 n°170, in vigore dallo 02.11.2010 riguardante il riconoscimento dei disturbi di apprendimento D.S.A.
  • D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011; C.M. n. 20 del 04/03/2011 (Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009)
  • C.M. n. 46 del 26/05/2011 (Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (a. s. 2010/11)
  • C.M. n. 48 del 31/05/2012 (Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (a. s. 2011/12)
  • C.M. n. 8 del 6/3/2013 (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative)
  • Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)
  • D. Lgs n. 62 del 13/04/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)
  • D.M. n. 741 del 03/10/2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) D.L. 22/2020, articolo 1, comma 2-bis Nota ministeriale n. 1515 del 01/09/20
  • Ordinanza Ministeriale del M.I. n 172 del 04-12-2020
  • Linee Guida emanate dal ministero dell’istruzione di cui all’Allegato A della citata circolare.

L’articolo 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020

L’articolo 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, contenente “Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento” prevede al comma 1 che “La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” e al comma 2 che “la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170”.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI)

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI) è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (PdP)

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (PdP) tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Analogamente, nel caso di alunni che presentano sia bisogni educativi speciali (BES) sia non Italofoni, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato (PdP).

Le linee guida

Di fatto, le “Linee guida – La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria”, non chiariscono nulla su modalità e tempistica e neppure se il documento di valutazione debba contenere i riferimenti gli “obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico”, il “livello raggiunto” e la “definizione del livello”. In realtà le linee guida si limitano a riproporre quanto già indicato nell’Ordinanza Ministeriale. A pagina 6 recita “Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato”. Non è comunque vera la circostanza che il “piano educativo individualizzato” sia “predisposto dai docenti contitolari”. Domanda naturale da porsi è quella riconducibile alla conoscenza effettiva del PEI e della normativa da parte degli estensori delle Linee Guida. Il PEI, infatti, come risaputo, è elaborato e approvato dal GLO, non dai soli docenti (DL 62/17 art. 7 c. 2/a).

Le novità delle “Linee Guida” rispetto all’Ordinanza Ministeriale

Le Linee Guida, in più di quanto era già previsto dall’ordinanza, introducono un chiaro riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali: «Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato».

La definizione dei livelli di apprendimento

Il problema riguarda soprattutto il riferimento agli obiettivi perché la definizione dei livelli di apprendimento rientra di sicuro nei criteri di valutazione che in base al DL 66/17 art. 2 c. 2/d vanno personalizzati nel PEI. Le quattro dimensioni dei livelli descritte a pag. 4 delle Linee Guida (autonomia, tipologia della situazione, risorse mobilitate e continuità) possono pertanto essere prese in considerazione in modo diverso, in base all’effettiva situazione e ai bisogni, e anche l’applicazione dei quattro indicatori dei livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) può essere diversa rispetto alla classe.

L’articolo 8 Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 che prevede l’adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida fissa elementi relativi all’”Osservazione e progettazione degli interventi” affermando che a”l fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull’alunno. L’osservazione e la conseguente elaborazione degli interventi per l’alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:

  • relazione, interazione e socializzazione;
  • comunicazione e linguaggio;
  • autonomia e orientamento;
  • cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento.

Per ciascuna delle dimensioni occorre individuare obiettivi ed esiti attesi, nonché interventi didattici e metodologici, articolati in attività, strategie e strumenti”. Naturalmente, dunque, avendo cura di attenzionare le modalità di verifica.

Inserimento in itinere di un giudizio descrittivo, per disciplina, per alunni con PEI

Molti registri hanno previsto la possibilità di inserire, sempre in itinere, anche un “Giudizio descrittivo per disciplina” articolato, che riguarderà la materia (e non i singoli obiettivi) che troverete, quasi in tutti i registri, in fondo alla pagina dell’alunno per ogni materia. Se si valorizza questo elemento, in fase di stampa, otterremo un risultato conforme all’esempio A3, allegato alle Linee Guida dell’OM 172. Questa eventualità sarà utilizzata, però, solo per alunni con PEI. In questo caso il docente dell’insegnamento di sostegno provvederà, sinteticamente, a declinare il “Livello raggiunto” e, se lo ritiene, la “Definizione del livello”. In questo caso rimangono vuoti i riferimenti agli obiettivi utilizzati per gli altri alunni della classe. Tranne che essi non coincidano con gli obiettivi fissati per la classe, pur operando per “Obiettivi minimi”. In questo caso specifico, vanno completati entrambi i campi, utilizzando il “Giudizio descrittivo per disciplina”, per palesare la circostanza di adattamento dell’obiettivo all’alunno, previsto dal Piano Educativo Individualizzato. La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata, infatti, anche con ‘O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, contenente “Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento”, tenendo conto del PEI con riferimento al comportamento, agli obiettivi minimi fissati per le discipline e alle attività svolte. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che i “Criteri per la valutazione del rendimento”, per alunni con PEI, sono collegati sia al raggiungimento degli obiettivi prefissati nello stesso PEI, in base al piano delle funzionalità, sia alla capacità e al grado di partecipazione alla vita scolastica. Comportamento, religione e materia alternativa, vanno caricati, invece, sul tabellone. Sul tabellone non vanno importati i voti.

La FAQ 30 del Ministero dell’Istruzione

La FAQ 30 del Ministero dell’Istruzione denominata “Obiettivi di apprendimento” alla domanda “Nella scheda di valutazione degli alunni con disabilità, vanno lasciati gli obiettivi della classe e si personalizza solo il giudizio descrittivo o si scrivono gli obiettivi del PEI?” ribadisce con chiarezza inequivocabile che “Gli obiettivi da inserire sono quelli del PEI”.

Gli obiettivi del PEI

La valutazione degli alunni con disabilità certificata dovrà, dunque, in maniera incontrovertibile, essere correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), e, parimenti, la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento dovrà considerare debitamente il Piano didattico personalizzato (PDP).

Il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e la valutazione nella Primaria

Il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 che prevede l’adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché della modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità va a puntellare la scelta operata dall’Ordinanza Ministeriale che introduce la nuova valutazione alla Primaria. E lo fa con l’articolo 10, quello relativo al “curricolo dell’alunno”. Ciò proprio in ragione del fatto che “La progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell’alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria”.

La progettazione disciplinare, il PEI e la valutazione

Con riguardo alla progettazione disciplinare, l’articolo 10 ribadisce l’importanza di una attenzione costante al curriculo dell’alunno, specificando che:

  • se l’alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;
  • se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l’alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
  • se l’alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;
  • se l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.

Il percorso didattico e la valutazione

Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se si tratta di percorso ordinario, personalizzato (con prove equipollenti) o differenziato che non è possibile non tenere conto proprio nel momento più importante, ovvero la valutazione. Infatti, specifica il già citato articolo 10, che nel PEI sono altresì indicati i criteri di valutazione del comportamento, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del team dei docenti nella scuola primaria. Come detto, dunque, per quelle discipline per le quali sono stati indicati nel PEI obiettivi specifici di apprendimento, vanno predisposte valutazione specifiche da indicare nell’apposito riquadro previsto per ogni disciplina. Le eventuali altre discipline o educazioni seguono percorsi analoghi agli altri alunni della stessa classe.

La delibera del Collegio dei Docenti sulla valutazione

La delibera del Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Cislago (VA), diretto brillantemente dal dirigente scolastico Prof.ssa Natalia Basilico, sull’”Adozione strumenti valutativi e certificativi anno scolastico 2021-2022” (che si allega come esempio eccezionale) è un esempio brillante di un impegno di grande spessore di docenti e dirigente scolastico a fianco degli attori privilegiati delle nostre scuole.

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