La valutazione degli allievi con disabilità: scarica “Documento di valutazione diversificato per alunni diversamente abili con deficit” per primaria

La legge 107/2015 e i decreti legislativi 62 e 66 del 2017 hanno mutato la pregressa normativa in materia di inclusione. Ciò si evince, in maniera particolare dalla lettura del decreto legislativo 66/2017 che interessa, per l’appunto, proprio l’inclusione degli alunni con disabilità.
Viene affermato, difatti, il procedimento di individuazione della disabilità, che fino all’anzidetta norma veniva chiamato handicap. Procedura che, nei decenni, aveva, talvolta, assunto contorni indescrivibili in ragione proprio delle molteplici letture e organizzazioni che ne avevano dato le regioni italiane. Situazione che aveva creato non pochi disagi alle famiglie.
L’ICF
L’identificazione della disabilità degli alunni a seguito di questa mutata normativa è ricondotta ai criteri dell’ICF. Si tratta di un importante strumento scientifico mondiale che consente la definizione del profilo di funzionamento degli alunni con disabilità.
Torna prioritario il ruolo delle famiglie e delle associazioni presso le quali molti genitori si trovano iscritti, individuandone la rilevanza prioritariamente nella strutturazione del PEI, il piano educativo individualizzato e di quello che chiamiamo il progetto di vita.
La famiglia e il PEI
La famiglia interviene a tutte le fasi:
- enunciazione del Profilo di Funzionamento dell’alunno (che viene a sostituire quello che era la Valutazione Diagnostica Funzionale)
- determinazione delle risorse da attribuire all’alunno con disabilità.
Il Profilo di funzionamento e il PEI
Il PEI entra, così, a far parte, evidentemente, del Profilo di funzionamento.
L’articolo 5 comma 4 lettera C viene specifica e definisce il Profilo di funzionamento recitando che “è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità”, nonché “con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato, preferibilmente, tra i docenti della scuola frequentata”.
Come valutare gli alunni con disabilità certificata in base alla legge 104
Gli alunni sono valutati tenendo nella dovuta considerazione i risultati acquisiti nel corso della scansione temporale. Queste valutazioni vanno, naturalmente, riferite agli obiettivi minimi indicati nelle programmazioni educative e didattiche dei singoli insegnanti di sostegno cui il PEI fa specificamente riferimento.
A margine della pagella (quindi, teniamo ben a mente, non sul tabellone) si deve provvedere a far annotare la seguente dicitura: “Valutazione riferita al PEI, ai sensi dell’O.M. n. 80/1995 art. 13, c. 3”.
Esistono, poi, alcuni alunni per i quali è stato scandito un apposito percorso differenziato. In questo caso è necessario prevedere due diverse situazioni:
- studentesse e studenti per i quali è stata definita e scandita una programmazione distinta per ciascuna disciplina: ed in questo specifico caso tali alunni sono valutati tenendo in considerazione i risultati (valutazioni riportate sul registro dei singoli docenti curriculari) raggiunti nel corso del quadrimestre o dell’intero anno scolastico. In questo caso le valutazioni fanno riferimento agli obiettivi diversificati concordati nel PEI.
- alunni con disabilità medio-grave, che faranno specifico uso di una diminuzione dell’orario scolastico.
In ambedue le tipologie di scrutini, va redatta e approvata dall’intero Consiglio di Classe la “Scheda di valutazione”.
Anche in questo caso deve essere posta a fianco della pagella (e non, dunque, sul tabellone) la seguente annotazione: Valutazione riferita al PEI, ai sensi dell’O.M. n. 80/1995 art. 13, c. 4”
Altre informazioni sulla valutazione degli alunni disabili
Per tali alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, normalmente, a valutazioni diversificate, invece, per gli alunni in condizione di handicap psichico, la valutazione, convenientemente diversificata, tiene conto degli obiettivi prestabiliti nel PEI.
Di particolare importanza è, se parliamo di valutazione, il D.P.R. n°122 del 22 /06/2009 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19/08/2009 con la denominazione “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
Valutazione degli alunni con disabilità
In particolare l’articolo 9 (Valutazione degli alunni con disabilità) recita che:
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.
Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo
Il decreto legislativo, a riguardo, recita: “Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall’articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione secondo le modalità previste dall’articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
All’alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e’ rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. In sede di esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione”.
Procedure per la valutazione
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n°122/09 appellato “Regolamento sulla valutazione degli alunni”, le norme per la valutazione sono di assoluta competenza del massimo organo collegiale della scuola, ovvero il Collegio dei Docenti.
L’art.10 del DPR 122/09 (Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento) (DSA), a tal riguardo, appositamente stabilisce che:
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
D.lgs n°62/2017
Art.11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e DSA
Recita l’art.11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e DSA: “L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del I ciclo avviene tenendo a riferimento il PEI. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate, il consiglio può prevedere adeguate misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti o l’esonero della prova. È previsto l’utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici in base a quanto utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI. Se necessario sono previste prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Le prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
Agli alunni che non si presentano all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II grado, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.
Alunni DSA: la valutazione, l’ammissione e la partecipazione all’esame finale sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
Per alunni DSA con esonero dalla prova scritta di lingua straniera la sottocommissione prevede una prova orale sostitutiva. In casi particolari e su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, l’alunno è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame sostiene prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni dispensati non sostengono la prova nazionale di lingua inglese”.
Documento di valutazione diversificato per alunni diversamente abili con deficit
È evidente che non si può prescindere, dunque, ancor di più alla Primaria, da un apposito “Documento di valutazione diversificato per alunni diversamente abili con deficit” che tenga conto del grado di disabilità. È un documento di assoluta importanza per segnalare la vera inclusione di una scuola. L’Istituto comprensivo Don Milani di Bari diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Zoraide Cappabianca ne ha predisposto uno di grande spessore che tiene proprio conto delle diverse tipologie di disabilità. è questa la strada maestra da seguire.