La supplenza annuale è “una prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla Carta del docente. Anief: a Verona il giudice cita la Cassazione e condanna il Ministero a risarcire con 2 mila euro più interessi una precaria

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Sentenza

Quattro supplenze annuali corrispondono a 2 mila euro negati di Carta del docente: sono quelli che il giudice del lavoro di Verona ha deciso di assegnare ad una precaria che ha insegnato con contratti a tempo determinato tra il 2019 e il 2023, più, si legge nella sentenza, “la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”. 

Il Tribunale veneto ha spiegato che “la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato”. E che tale orientamento è stato bene espresso, un anno fa, dalla Suprema Corte di Cassazione, con “sentenza n. 29961/2023, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato” una serie di “principi di diritto”, tra cui quello che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, “il peso specifico della sentenza della Corte di Cassazione di fine 2023, sommato a quello del 2022 della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato, stanno rendendo sempre più vincenti i nostri ricorsi gratuito. Ci sono centinaia di migliaia di docenti precari o ex precari, in particolare quelli nel frattempo entrati di ruolo, che farebbero bene a presentare l’istanza di recupero delle somme per la formazione negate dall’amministrazione per via di una incomprensibile dimenticanza del legislatore della Legge 107 del 2015. Fino a quando non si cambierà quella norma, allargando la fruizione della Carta del docente ai precari, non si potrà che fare ricorso: bisogna però fare attenzione – conclude Pacifico – a non cadere nella trappola della prescrizione, che scatta dopo cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a termine”.

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