La scuola statale può avere sponsor privati, a cosa stare attenti. Un regolamento da scaricare

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È forte il dibattito, giustamente, in questi mesi, sul tema relativo alla parità della scuola pubblica statale e privata. Dove il “pubblica” dovrebbe, lo hanno ribadito in molti, essere la testimonianza della circostanza che tutti, davvero tutti, dovrebbero accedere con le stesse possibilità, alla tipologia meglio indicata per il proprio corso studiorum. Serve, dunque, non solo un più mirato intervento normativo (se ne stanno susseguendo alcuni che vanno lungo questa finalità) ma anche comprendere, parimenti, come la scuola pubblica statale possa investire tempo e risorse per la ricerca di sponsorizzazioni e donazioni. Lo può fare e lo deve fare. La credibilità è il risultato di un sinergico impegno di tutta la comunità scolastica di una istituzione.

L’autonomia scolastica, la personalità giuridica della scuola e la legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione

La legittimazione degli enti pubblici a stabilire accordi di sponsorizzazione si ritrova nella Legge 27 dicembre 1997 n. 449, che proprio all’articolo 43 prevede che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni”. Il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 che interviene e disciplina la materia amministrativa nelle scuole, stabilisce all’articolo 45, comma 2 lettera b che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità previste dallo statuto, per le attività svolte oppure per altre condizioni abbiano tangibilmente dimostrato peculiare impegno e percettibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e che è proibito di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità e attività statutarie e regolamentari siano in palese contrasto proprio con quella che è la funzione educativa e la funzione culturale della istituzione scolastica.

Cosa si intende per contratto di sponsorizzazione

Cosa si intende per contratto di sponsorizzazione? Si tratta di un accordo tra la Scuola e uno sponsor attraverso il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità. La scuola si avvale dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una maggiore innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa (nonostante la molteplicità di interventi statale e, adesso del PNRR) e di conseguire maggiori economie di spesa per ottimizzare la qualità e la quantità del servizio fornito. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive attraverso il quale la scuola, meglio definita sponsee, offre ad un terzo, che si chiamerà sponsor, l’occasione di pubblicizzare in adatti e specificati spazi o supporti di trasmissione dei dati, nome, logo, e marchio dell’azienda o della società a fronte dell’impegno di versare un indicato corrispettivo economico. In realtà la partita in cambio potrebbe, come vedremo, essere anche un servizio. La gestione della sponsorizzazione – come sottolineato dall’eccellente regolamento dell’Istituto Tecnico Statale “Generale Carlo Alberto dalla Chiesa” di Partinico (che si allega come esempio di buona pratica) diretto con competenza dal dirigente scolastico prof. Angelo Nasca “viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

  • la durata del contratto di sponsorizzazione;
  • gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
  • il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
  • le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Gli impegni della scuola

Intanto è utile soffermarsi su alcune definizioni. Ciò rende più specificatamente comprensibile di cosa si stia parlando. Per “sponsorizzazione” si intende ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, originata da terzi allo scopo di sostenere il proprio nome, il proprio marchio, la propria attività, o i propri prodotti, servizi e simili. Si tratta di una modalità normata per definire un’attendibile proiezione positiva di ritorno e quindi di benefit per l’immagine dell’azienda. Invece, per “sponsor” si intende, come già accennato, il soggetto privato o, perché ve ne sono di casi nella nostra Italia, il soggetto pubblico che intende (ed avvia la procedura giuridicamente prevista) per stipulare un contratto di sponsorizzazione con una ben definita Istituzione Scolastica. Infine, come accennato prima, per “sponsee” si intende e definisce il soggetto sponsorizzato. Nel nostro caso specifico proprio la scuola. Non trascurabile, nel nostro preambolo, è il concetto di “spazio pubblicitario”. Si tratta di uno spazio fisico o del sostegno di veicolazione dei messaggi che di volta vengono previsti e resi disponibili dall’Istituzione scolastica per la pubblicità della società o dell’Ente sponsor.

Le finalità pubbliche della sponsorizzazione

Le attività di sponsorizzazione devono perseguire:

  • Il progresso delle qualità dei servizi offerti all’utenza;
  • Il perseguire interessi naturalmente pubblici;
  • Lo sviluppo del cambiamento nell’organizzazione amministrativa – contabile e in quella didattico – metodologica della scuola;
  • La realizzazione di più cospicue economie nel bilancio annuale da destinare a cultura, sport, inclusione, laboratori;
  • Il risparmio di spesa complessivamente parlando.

Il contratto di sponsorizzazione e gli obblighi della scuola

Inutile premettere che l’individuazione dello sponsor deve avvenire, per norma, nel rispetto di quelli che sono i principi di economicità, efficacia, e imparzialità a cui deve sottostare e rifarsi la pubblica amministrazione. La scelta dello sponsor deve, necessariamente, essere eseguita attraverso procedura negoziata, anticipata dalla pubblicazione di un opportuno avviso includente l’oggetto e/o le iniziative che devono o, meglio, dovrebbero essere sponsorizzate, ma anche, le modalità e i termini entro i quali i terzi possono mostrare alla scuola che lo richiede, il proprio interesse e la propria volontà di avviare contratti di sponsorizzazione. La scuola, prima dell’avvio di ogni procedura, si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione; è prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, dipendente alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre, prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine della Scuola, fermo restando la possibile reintegrazione del danno. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituto. I criteri per l’individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente scolastico o può operare per giungere agli accordi di sponsorizzazione, sono disposti dal Consiglio d’Istituto.

Servono le sponsorizzazioni?

Chiaramente, in questo momento storico di grandi finanziamenti alla scuola pubblica statale, sembrerebbero superflui ulteriori forme di sponsorizzazione o finanziamenti. Ma è, evidentemente, un grave errore ritenere di non coinvolgere altri attori sociali in questo processo di formazione, nei limiti e nelle forme della normativa vigente, naturalmente. Non solo finanziamenti, dunque, ma principalmente una ridefinizione del ruolo della comunità tutta per la crescita del nostro Paese.

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