La scuola deve tenere sotto controllo i giorni di assenza degli studenti. Non devono superare i 15 giorni a trimestre. Cosa prevede il Dl Caivano

Il Decreto Legge 123/2023, noto come “Decreto Caivano”, convertito in via definitiva in legge lo scorso 8 novembre, ha introdotto importanti modifiche alla gestione delle assenze scolastiche. La legge di conversione entrerà effettivamente in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale che avverrà nei prossimi giorni.
L’articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994, emendato da questo decreto, ora richiede che le scuole monitorino attentamente le assenze degli studenti. Se queste superano i 15 giorni in un trimestre, è necessario avviare procedure per contrastare l’elusione scolastica. Questa normativa impone alle scuole di organizzare e gestire attività complesse, coinvolgendo sia il personale docente che quello amministrativo.
La nuova normativa attribuisce al dirigente scolastico il compito di verificare la frequenza degli alunni, individuando coloro che superano i 15 giorni di assenza. La legge richiede un monitoraggio costante delle assenze, senza attendere la fine del trimestre per agire. In caso di assenze superiori alla soglia, la scuola deve distinguere tra assenze giustificate e non giustificate. Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi, mentre quelle non giustificate aprono la via a ulteriori azioni.
Una volta identificate le assenze ingiustificate, la scuola deve intraprendere una serie di azioni. In primo luogo, deve inviare una comunicazione ufficiale al genitore o responsabile dell’alunno, seguendo gli standard degli atti amministrativi. Se riceve motivazioni in risposta, la scuola deve valutarle accuratamente. In caso di mancata giustificazione, la scuola deve informare il sindaco, che a sua volta ammonirà il responsabile dell’alunno per non aver adempiuto all’obbligo di istruzione.
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.