La scuola come una trincea: il docente è un pubblico ufficiale, insultarlo o picchiarlo è un reato
Il deputato della Lega, Rossano Sasso, ha riproposto il disegno di legge che prevede pene più alte per chi aggredisce gli insegnanti. La proposta dell’ex sottosegretario all’Istruzione arriva dopo un periodo in cui si sono acuiti gli atti violenti nei confronti dei docenti.
Professori aggrediti, picchiati, vilipesi, sviliti e umiliati. Spesso anche i genitori non usano mezzi termini: un voto negativo o una punizione inflitta ai loro figli viene interpretata come un’offesa. Non pensano che quasi sempre sono la normale conseguenza di una preparazione inadeguata o un mezzo di correzione di comportamenti sbagliati.
La scuola come una trincea
Per ogni aggressione certa ne abbiamo altre che sono ignote, sommerse: lancio di cestino contro l’insegnante, genitori che rifilano pugni ai docenti, insulti e bestemmie contro i professori o addirittura spari con una pistola ad aria compressa.
La scuola non può essere vista come una trincea, la scuola merita rispetto e la situazione, giorno dopo giorno, sfugge al controllo.
Sarebbe pertanto auspicabile che scuola e famiglia, in un virtuoso patto educativo, come ricordato dal ministro Valditara, collaborino in modo proficuo per la crescita dei giovani. Troppe volte i genitori delegano alla scuola la funzione educativa, per poi additarla, come l’unica responsabile degli insuccessi scolastici e dei comportamenti scorretti dei figli
Gli insegnanti, da parte loro, non riescono più a svolgere con serenità la loro funzione, intimoriti dall’aggressività di studenti e famiglie, oberati, oltretutto, da crescenti carichi di lavoro e da nuove responsabilità che spesso esulano dall’insegnamento, e anche oggetto di una campagna di denigrazione diffusa dai media e veicolata dalla politica.
Gesti di reazione, come quelli del professore, sono assolutamente da condannare, ma vanno inseriti all’interno di un contesto sociale davvero preoccupante.
La figura del docente, oltre a perdere autorevolezza nei confronti degli alunni, perde il rispetto sociale. La scuola è il luogo per eccellenza della trasmissione dei saperi e della formazione delle nuove generazioni e va rispettata e salvaguardata. Non può essere una trincea: i docenti e il personale ATA non possono entrare a scuola preoccupati per la propria incolumità.
L’insegnante è un pubblico ufficiale
Il professore, nel momento in cui esercita la sua funzione, e cioè quando si trova a scuola, è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti. L’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce ancora reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: trattasi di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.
Cosa è previsto dal Codice Penale
L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.
Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).
L’articolo 358 del codice penale, a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti. Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.
La novità del decreto sicurezza bis
Il decreto sicurezza bis (decreto legge n. 53/2019, convertito in legge n. 77/2019) prevede una norma che, indirettamente, riguarda il personale docente in quanto pubblico ufficiale. L’articolo 341-bis del codice penale così dispone: Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
L’articolo 7 del decreto legge n. 53/2019, convertito in legge n. 77/2019, modifica il suddetto articolo 341-bis, disponendo quanto segue: (( b-bis) all’articolo 341-bis, primo comma, le parole: «fino a tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
La norma dunque viene inasprita introducendo un minimo di pena da comminare, ossia 6 mesi.