La scuola boccia alunno con BES, la famiglia fa ricorso: “Non sono stati attivati i corsi di recupero”. Il Tar dà torto: “Ciò non giustifica la pagella insufficiente”. SENTENZA

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Il Tar Liguria ha stabilito che l’incompleta o mancata attivazione di corsi di recupero da parte delle istituzioni educative non influisce sulla legittimità dei giudizi scolastici negativi.

L’orientamento, espresso nella sentenza numero 9 del 5 gennaio 2024, sottolinea in particolare il caso degli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

Il caso emerge dall’appello di una famiglia, i cui genitori hanno contestato legalmente la decisione di non ammettere il loro figlio minorenne alla classe successiva. La problematica principale ruotava intorno al fatto che la scuola non aveva attivato i corsi di recupero previsti. Tale omissione, secondo la famiglia, avrebbe dovuto implicare automaticamente l’ammissione dello studente all’anno scolastico successivo. Il ricorso chiedeva l’annullamento del provvedimento di non ammissione e il risarcimento dei danni. I genitori sostenevano la violazione di diverse normative, inclusa la legge n. 170/2010 sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e il DPR n. 122/2009 riguardante il diritto all’istruzione.

Il TAR ha analizzato diverse questioni:

  • La legittimità dell’istituto nel predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) per l’alunno, basato sulle esigenze e le caratteristiche individuali.
  • La comunicazione della scuola ai genitori riguardo alle difficoltà di apprendimento del figlio.
  • La gestione delle prove di recupero e l’adeguatezza delle misure adottate per supportare lo studente.

Il Tribunale ha ritenuto che:

  • Il Ministero dell’Istruzione e del Merito fosse estraneo alla lite, essendo gli atti impugnati emessi da un istituto paritario.
  • Il ricorso introduttivo fosse improcedibile a causa della sopravvenuta partecipazione dello studente agli esami di riparazione.
  • Il ricorso per motivi aggiunti fosse infondato, poiché le misure adottate dalla scuola erano adeguatamente personalizzate e rispettose dei bisogni dello studente.

La decisione del Tar Liguria pone un precedente significativo, in particolare per gli studenti con BES, che spesso necessitano di supporto educativo aggiuntivo. Secondo il tribunale, la mancanza di corsi di recupero non può essere vista come una giustificazione per il superamento automatico di un anno scolastico in presenza di un rendimento insufficiente.

La sentenza mette in luce la necessità per le istituzioni educative di bilanciare l’offerta di supporto aggiuntivo con l’obiettivo di mantenere standard di valutazione equi e coerenti. La decisione riafferma che il livello di preparazione dello studente rimane il criterio principale nella valutazione del suo progresso scolastico, indipendentemente dalle circostanze esterne come la disponibilità di corsi di recupero.

SENTENZA 

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