La ricostruzione di carriera non contempla tutte le supplenze, gli Ata danneggiati come i docenti: dopo Modena anche a Vasto il giudice restituisce il maltolto ad una collaboratrice scolastica

Sulla piena considerazione dei periodi pre-ruolo nella scuola i tribunali italiani si stanno uniformando: qualche giorno fa la sezione Lavoro del Tribunale di Modena ha emesso una sentenza che fa giustizia sulla mancata piena valutazione del servizio precedente all’assunzione a tempo indeterminato facendo recuperare ad una collaboratrice scolastica oltre 2mila euro di differenze retributive derivanti dall’applicazione degli incrementi stipendiali.
Sempre un’ausiliaria, stavolta grazie al Tribunale di Vasto, in Puglia, si è vista assegnare oltre mille euro di rimborso, sempre grazie al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto.
Marcello Pacifico presidente nazionale Anief, “è ormai evidente che tutti i lavoratori della scuola, docenti e Ata, hanno pieno diritto a presentare ricorso al giudice, così da ottenere la progressione di carriera e lo stipendio che gli spetta. Inoltre, queste sentenze gli permettono di recuperare i soldi loro sottratti dalla ricostruzione di carriera errata”. Il giovane sindacato mette a disposizione di tutti i dipendenti della scuola, docenti e Ata, un calcolatore gratuito on line, al fine di verificare se vi sono i presupposti per presentare, a vantaggiose condizioni economiche, ricorso e assicurarsi l’integrale ricostruzione di carriera, comprensiva di tutto il periodo precedente all’immissione in ruolo.
LA SENTENZA
La collaboratrice scolastica, si legge nella sentenza, è oggi “dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione, in servizio quale personale A.T.A. (collaboratori scolastici) presso” in istituto di “Vasto. Prima dell’assunzione a tempo indeterminato ha prestato servizio (non di ruolo) alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione con plurimi contratti a tempo determinato e, al momento della ricostruzione della propria carriera”. Per evitare “disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato”, come previsto dalla “clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE”, il giudice del Tribunale di Vasto ha concluso che “non vi è ragione di dubitare che le mansioni e le attività espletate dalla parte ricorrente durante il servizio preruolo siano del tutto equipollenti e sovrapponibili a quelle svolte dal personale amministrativo di ruolo”.
In conclusione, il giudice “dichiara il diritto della ricorrente, ai fini dell’anzianità di servizio, a vedersi riconosciuto integralmente il periodo preruolo prestato a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione; condanna il Ministero resistente a riconoscere integralmente detto servizio, nonché a corrispondere alla ricorrente le conseguenti differenze retributive, quantificate il € 1.032,99, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo; condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.359,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Cpa, IVA (se dovuta) e rimborso per il contributo unificato, da distrarsi in favore” del legale che ha difeso la ricorrente.