La responsabilità di genitori e insegnanti per il comportamento degli alunni. Un caso in tribunale

In riferimento a quanto previsto dall’art. 2048, I e II, c.c. il Tribunale di Torino (Sezione IV Civile, Sentenza 8 aprile 2024, n. 2106) ha operato una ricognizione delle responsabilità dei genitori e degli insegnanti per le condotte poste in essere dagli alunni nel corso dell’orario scolastico.
I fatti
I genitori di un minore si sono rivolti al Tribunale per ottenere l’accertamento della responsabilità dei genitori di un altro minore, nonché della (…) didattica per i danni materiali e morali asseritamente patiti dal loro figlio e dai suoi genitori, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese sostenute. Gli attori hanno riferito che il loro figlio, iscritto alla prima elementare, era stato vittima degli atteggiamenti aggressivi di un compagno senza che le maestre ponessero in essere le misure idonee ad arginarne l’esuberanza. In particolare, durante la lezione di educazione fisica, senza motivo era stato colpito con alcuni calci alla schiena, sdraiato a terra, ma gli insegnanti non avevano ritenuto necessario avvisare dell’accaduto i genitori, i quali il giorno successivo si accorgevano della presenza di sangue nelle urine del figlio e lo portavano in ospedale per accertamenti. Sempre durante l’orario scolastico era stato assalito e afferrato per il collo, al che i genitori presentavano denuncia e segnalavano l’accaduto alle maestre e al preside i quali, tuttavia, non intervenivano; infine, durante le lezioni era stato ferito alla gamba sinistra, con violenti calci.
L’asserita inerzia della scuola
Gli attori hanno sottolineato che le loro ripetute richieste di chiarimenti e provvedimenti erano rimaste ignorate, hanno aggiunto di avere anche cercato di contattare i genitori del minore per trovare una soluzione, senza però ricevere alcun riscontro; hanno riferito che, a causa dello stato d’ansia e paura patito dal loro figlio in seguito ai continui episodi di violenza subiti, nella difficoltà a convincerlo ad andare a scuola, si erano visti costretti a ritirarlo dalla scuola primaria, previo rilascio del nulla osta per motivi di sicurezza, e ad iscriverlo presso altra scuola.
L’asserita responsabilità solidale dei genitori
Gli attori hanno ritenuto responsabili in solido i genitori dell’altro minore ai sensi dell’art. 2048 comma 1 c.c., nonché la scuola primaria ai sensi dell’art. 2048 comma 2 c.c. oltre che per responsabilità contrattuale; hanno pertanto chiesto il risarcimento di tutti i danni sofferti in proprio dal figlio e da loro stessi a titolo di danni morali ed esborsi per spese mediche sostenute per il minore, il quale, in conseguenza delle molteplici aggressioni subite durante l’orario scolastico, era stato costretto ad intraprendere un ciclo di psicoterapie e arteterapia.
La responsabilità dei genitori
Il Tribunale ha osservato come la responsabilità dei genitori, per i danni cagionati dai fatti illeciti posti in essere da figli minori, sia correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere condotte non corrette e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.
La responsabilità degli insegnanti
Al contempo gli insegnanti rispondono dei fatti illeciti del minore limitatamente al periodo in cui questi si trovano sotto la loro sorveglianza, fondandosi la loro responsabilità su una “culpa in vigilando”: fondamento della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, come anche fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve comprovare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale (per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza), o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele occorrenti, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, perchè fosse salvaguardata l’incolumità dei discenti minori. Al fine di superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., non è sufficiente ai maestri e ai precettori la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa, se sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative tese a mantenere la disciplina tra gli allievi. Discende che l’imprevedibilità del fatto riveste portata liberatoria solamente nell’ipotesi ove non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza idoneo alle circostanze, col conseguente onere a carico dell’insegnate di provare l’imprevedibilità e l’inevitabilità del danno, correlate al criterio della diligenza di cui all’art. 1176, II, c.c.
I fatti non sono stati provati
Il Tribunale, ricordato l’onere probatorio in capo agli attori ex art. 2048 c.c., ha ribadito come non sia stata fornita la prova delle molteplici aggressioni effettuate dall’accusato durante l’orario scolastico, avendo invece riferito i testimoni di un unico episodio, nel quale lo stesso ha reagito ad una provocazione, episodio che come riferito dal Dirigente dell’istituto ha costituito un litigio, un bisticcio tra i due bambini, litigio che l’insegnante presente non ha potuto evitare attesa la rapidità della reazione dell’uno alla provocazione dell’altro, né è emerso che prima di quel momento vi fossero stati reiterati e gravi episodi, tali da dover richiedere alle insegnanti una diversa vigilanza.
L’infondatezza delle richieste per mancata prova dei fatti
In definitiva, il danneggiato che agisce invocando l’art. 2048 c.c. è onerato della prova dell’illecito del minore, del danno subito e del relativo nesso di causa: tale onere non è stato assolto dai genitori attori, la cui domanda è stata respinta in quanto infondata. Le spese di lite sono state poste a carico degli attori in favore delle parti convenute.