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La rappresentanza a scuola degli studenti, dove la troviamo e dove non la troviamo

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In un momento di grande fermento elettorale circa le rappresentanze, ad ogni livello, e per tutte le componenti, nella scuola italiana, è utile un esame sulla gestione condivisa. A definire i ruoli della rappresentanza studentesca a livello d’istituto è il Testo Unico DL 297/94 nel titolo I quello sugli “Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori”. E nello specifico al capo I – Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori; capo II – Organi collegiali a livello distrettuale; capo III – Organi collegiali a livello provinciale; capo IV – Organi collegiali a livello nazionale. Il Testo Unico ha subito, però, nel corso degli anni alcune disapplicazioni e/o variazioni a seguito del Regolamento per l’autonomia , della Legge 124 del 3 maggio 1999 e del Regolamento del 25 maggio 2000.

Informazioni sugli Organi collegiali della scuola italiana

Gli organi collegiali sono organismi di governo delle scuole. Ogni organo ha una funzione prestabilita all’interno della istituzione scolastiche. Qui li enucleiamo:

Consiglio d’Istituto: si occupa della gestione economica, come acquisti, consulenze e tetti massimi di spesa, e di tutte le decisioni d’indirizzo generale dell’istituzione scolastica, tranne quelle di competenza del dirigente scolastico che, comunque, è sempre utile notificare ai componenti del CdI.

Collegio Docenti: si occupa della programmazione in applicazione al PTOF (Piano Territoriale dell’Offerta Formativa) e di deliberare in adesione a quanto approvato e contenuto al suo interno. In generale si occupa dell’attività didattica e formativa della scuola.

Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione: si occupa dei criteri di valutazione della classe e dei provvedimenti disciplinari inferiori ai 15 giorni, nelle scuole secondarie. In sede tecnica, dove non è prevista la presenza della rappresentanza, detta “Scrutinio” delibera sulla valutazione dei singoli studenti.

Organo di Garanzia: si occupa di deliberare sui ricorsi presentati in ambito normativo e disciplinare

Comitato di Valutazione dei Docenti: istituito nel 1974 con il decreto delegato n° 416 con il compito di valutare il servizio dei docenti. Il T.U. del 1994 N° 297 all’art. 11 apporta delle modifiche che avranno vita fino al 2015 anno in cui la legge 107 al comma 129 riafferra tale organismo, per organizzarlo nella versione odierna. Si occupa di stabilire i criteri di valutazione dei Docenti. La Legge 107/15, al comma 117 specifica che “ Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor”.

Rappresentante degli studenti di Classe ai sensi dell’art.5 DLgs 297/94

È lo studente eletto a rappresentare gli studenti della propria classe all’interno del Consiglio di Classe (CdC) e nel Comitato Studentesco. Ogni classe elegge 2 rappresentanti con diritto di voto all’interno del CdC su tutte le questioni tranne che nelle questioni di valutazione.

A seguire quelli che sono i principali compiti del Rappresentante di Classe:

  • È interessato al rapporto tra la classe e i singoli Docenti;
  • È interessato all’informazione e stimola la partecipazione della classe alle attività studentesche;
  • È interessato al rapporto con la Segreteria Scolastica per richieste, consegne, autorizzazioni, etc.;
  • Convoca e gestisce le Assemblee di Classe, per tali assemblee è possibile richiedere un’ora al mese durante le ore curriculari;
  • È il membro disegnato a rappresentare la Classe nel Comitato Studentesco;
  • È interessato al rapporto con i Rappresentanti d’Istituto;
  • È interessato al rapporto con il DS e presenta eventuali richieste della classe al Dirigente Scolastico stesso.

La rappresentanza nel Consiglio di intersezione (no studenti)

Scuola materna: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

La rappresentanza nel Consiglio di interclasse (no studenti)

Scuola Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

La rappresentanza nel Consiglio di classe (no studenti)

Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

La rappresentanza nel Consiglio di classe (si studenti)

Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Il Rappresentante di Classe e le questioni inerenti agli studenti della propria classe

Ancora, all’interno del Consiglio di Classe, il Rappresentante di Classe cura tutte le questioni collegati agli studenti della propria classe come pareri non vincolanti ma utili e richieste su:

  • la programmazione e la gestione delle lezioni, delle modalità e tempistiche/calendarizzazione del verifiche e del carico di studio
  • la partecipazione ad attività o progetti come intero gruppo classe;
  • i Viaggi d’istruzione.

Consiglio d’Istituto – art. 8 DLgs 297/94

Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con una popolazione scolastica fino a cinquecento alunni, è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sei dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a cinquecento alunni è costituito da diciannove componenti, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

Genitori, alunni e scuole secondarie superiori

Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono dimezzati, facendo riferimento, naturalmente, alla popolazione scolastica, a tre o a quattro. In questo caso vengono chiamati a far parte del consiglio lo stesso numero dei rappresentanti eletti dagli studenti. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10 del DLgs 297/94.

I rappresentanti del personale docente, genitori, studenti e ATA

I rappresentanti del personale docente in seno al Consiglio di Istituto sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, sono eletti dagli studenti dell’istituto.

Il CdI e gli specialisti

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, quando richiesto e quando necessario e utile gli specialisti che operano in modo ininterrotto nella scuola come il medico competente, gli psico-pedagogisti e gli incaricati dell’orientamento.

Organizzazione e funzionamento del CdI

Il consiglio di circolo o di istituto viene presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Allorché non si dovesse raggiungere detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vicepresidente se lo dovesse prevedere l’apposito regolamento di Istituto. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, da un ATA o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il DSGA che svolge anche funzioni di segretario. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in questo caso è chiamato a farne parte un rappresentante eletto dagli studenti. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza degli studenti, invece, viene rinnovata ogni anno. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso per singola seduta o per l’intero anno scolastico mandato.

Comitato Studentesco – art.13 DLgs 297/94

Del comitato studentesco possono far parte tutti gli organi di rappresentanza presenti all’interno della scuola. Il suo ruolo cardine è garantire la partecipazione nella scuola e creare raccordo tra i rappresentanti di classe, quelli d’istituto e quelli della consulta. Il comitato nomina uno studente maggiorenne come rappresentante del medesimo all’interno dell’organo di garanzia della scuola. Tutti i Comitati Studenteschi si dotano di un regolamento interno e eleggano un presidente a seguire le elezioni dei rappresentanti d’istituto e di classe. Tutti i rappresentanti maggiorenni che fanno parte del comitato solo elettori passivi. Tra i principali ruoli del Comitato Studentesco si sottolinea quello di formulare proposte al Consiglio d’Istituto inerenti i principali argomenti previsti nel DPR 567/96.

Assemblee Studentesche – art.13 DLgs 297/94

Ecco cosa riporta il DLgs 297/94 in merito alle Assemblee Studentesche:

“Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Scopo principale per il quale è necessario fare le assemblee d’Istituto

Vediamo, insieme, adesso quale è lo scopo principale per il quale è indispensabile e utile indire le assemblee d’Istituto e parteciparvi:

  • Discutere problemi della scuola con tutti gli studenti e ascoltare l’opinione su proposte e pareri da comunicare al Consiglio d’Istituto e Collegio Docenti;
  • Discutere sull’opportunità di organizzare in ore extracurriculari attività di approfondimento formativo;
  • Valutare la possibilità di ideare e organizzare eventi all’interno della scuola come conferenze e seminari sui temi della partecipazione, con la possibilità di invitare anche ospiti esterni all’Istituto. In questo caso il nome dell’ospite deve essere comunicato in forma scritta al Dirigente Scolastico almeno 15 giorni prima della data definita per l’assembla e deve essere portato all’attenzione anche del Collegio dei Docenti.

Funzionamento delle Assemblee Studentesche – art.14 DLgs 297/94

L’Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. L’Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

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