Pubblicazione delle foto degli studenti, come fare? Scarica vademecum
Le scuole possono pubblicare foto e video? E se è possibile, solo sul sito web della scuola o anche nei social network? Come si possono pubblicare le foto e i video in ottemperanza alla normativa? Un’ottima sintesi la troviamo in un pregevole vademecum elaborato dai docenti, dal consiglio d’istituto e dall’abile dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni – Carducci di Catania. Ma vediamo assieme quali sono, in primis, i riferimenti normativi da richiamare e, congiuntamente, la motivazione per la quale è necessaria la massima accortezza nel gestire le fotografie e, principalmente, la loro diffusione.
Riferimenti normativi
Il comma 1 dell’art. 2-ter del codice della privacy (così come modificato dal D.Lgs 101/2018) recita: “La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. Ciò significa che per le scuole non è previsto il “consenso” per il trattamento. Inoltre, il comma 3 dell’art. 2-ter dello stesso codice recita: “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”. Allo stato attuale della normativa, quindi, la pubblicazione di foto e video in cui gli alunni sono identificabili non è ammessa. Non è altresì ammessa la richiesta di consenso.
Comunicazione di una attività e diffusione dei risultati (sul WEB)
È importante puntualizzare la differenza tra:
- comunicazione dei risultati di un’attività
- loro diffusione (con particolare riferimento al WEB).
Cosa comporta la comunicazione della foto?
La comunicazione delle foto comporta “il dare conoscenza dei dati ad uno o più soggetti determinati […] una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata”. La diffusione invece comporta “il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati”. Farlo sul WEB, addirittura, comporta una loro distribuzione a livello globale.
Esigenze e casistiche da gestire
Analizziamo, adesso, quelle che sono le casistiche specifiche.
Caso in cui tv o giornali riprendono eventi
SE a riprendere gli eventi sono tv, fotografi della carta stampata e giornalisti, tali soggetti operano seguendo una normativa di tipo privatistica e sottostanno a precise norme legate alla loro specifica attività. Praticamente, sono titolari autonomi. In questo caso sarebbe più utile raccogliere dalle famiglie una liberatoria destinata proprio all’emittente televisiva, al giornalista o alla testata giornalistica. Questi ultimi dovrebbero fornire alla scuola o ai soggetti da riprendere una informativa. Tranne che non si tratta di eventi pubblici in luoghi pubblici e aperti al pubblico.
E quando i genitori fotografano durante eventi scolastici?
I genitori possono realizzare fotografie e videofilmati ma utilizzarli solo in ambito familiare o amicale. Per diffonderli avrebbero bisogno del consenso esplicito da parte dei genitori degli altri ragazzi o, comunque, da chi è ritratto nella foto o ripreso nel video.
Caso fotografo per foto di classe
Cosa capita nel caso ci sia l’intervento in classe di un fotografo? Esistono – prevede il vademecum realizzato dall’Istituto Comprensivo Pizzigoni – Carducci di Catania diretto con magistrale competenza dal prof. Fernando Rizza – due tipologie di casistiche:
- Caso a): fotografo pagato dalla scuola: bisogna nominarlo “Responsabile del trattamento” e allegare la nomina al contratto d’opera.7
- Caso b): fotografo pagato dai genitori: il fotografo agisce come “titolare autonomo” e la scuola, non effettuando alcun trattamento, lo “ospita” solo.
Il fotografo, l’informativa e i genitori
Il fotografo stesso, nel caso denominato (b) dovrebbe fornire l’informativa ai genitori e preoccuparsi di ritirare la liberatoria (magari con l’ausilio della scuola che potrebbe aiutare nella loro raccolta). È importante raccogliere formale richiesta da parte di una rappresentanza dei genitori che chiedono l’accesso del fotografo “nome e cognome” per le foto annuali.
Come si oscurano i volti da una foto?
- Nulla di più semplice: esiste un servizio online gratuito: https://www.facepixelizer.com/ Il sito riconosce automaticamente i volti presenti nella foto che si caricano. Basta caricare la foto e scegliere se sfocare i volti o “pixellizzarli” automaticamente.
- Con https://www.facepixelizer.com/ si possono usare anche impostazioni manuali. I dettagli relativi al loro funzionamento sono fuori dall’obiettivo del presente documento.
- Altra applicazione utile per nascondere i volti: https://www.fotoeffetti.com/cat-modificare-foto/nascondere_i_volti_nelle_foto
Ulteriori approfondimenti (motivazioni di natura pratica)
Perché è importante pubblicare foto in cui gli alunni non siano identificabili? Oltre a quanto sopra detto, si legge nel vademecum che stiamo prendendo come eccellente riferimento di “buona scuola”, quello dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni – Carducci di Catania diretto con magistrale competenza dal prof. Fernando Rizza – esistono motivi di natura pratica che coinvolgono l’effettivo controllo delle foto una volta pubblicate:
- uso illegittimo da parte di terzi: altri soggetti, per quanto illegalmente, potrebbero copiare le foto da noi pubblicate e inserirle in contesti non esattamente istituzionali;
- cancellazione periodica delle foto e dei video: bisogna ricordare che, così come ogni altro trattamento di dati personali, la pubblicazione di foto (se fossero non oscurate) dovrebbe avere un termine: le foto andrebbero quindi eliminate dal(i) sito(i) all’esaurimento delle relative finalità. Se si tratta di promozione dei risultati di un progetto, ad esempio, un termine ragionevole è un paio di anni. Ciò significa che la scuola dovrebbe ricordarsi periodicamente di cancellare le foto più vecchie di un certo periodo. Riteniamo plausibile che ciò possa essere fatto (o venga fatto) nel sito della scuola ma riteniamo meno plausibile che la scuola le elimini da facebook o da altro social network, all’interno dei quali si corre il rischio di accumulare una enorme quantità di dati personali in maniera illegittima;
- esercizio, da parte di un genitore, del diritto di opposizione a parti del trattamento: a seguito dell’esercizio del diritto di un genitore a non consentire le riprese del proprio ragazzo(a), la scuola dovrebbe risalire a ogni foto che contenga il ragazzino in questione e che sia stata pubblicata nel sito, in facebook o in qualsiasi altro social collegato con l’Istituto.