La prof supplente vince il concorso ma doveva essere assunta in ruolo prima, il giudice le dà 4mila euro di risarcimento
L’assunzione automatica a tempo indeterminato dopo 36 mesi di servizio non è facoltativa, ma va adottata in tutti i Paesi membri dell’Unione europea: chi non si adegua è giusto che riconosca almeno una somma risarcitoria.
Anche il Tribunale di Torino, sezione Lavoro, non può esimersi dal condannare “l’ingiustificata reiterazione dei contratti a termine” del personale scolastico, che cozza in modo inequivocabile “con il diritto dell’Unione Europea”, a partire dalla “direttiva 1999/70/CE”.
E il danno va colmato anche se l’assunzione in ruolo è avvenuta con “il superamento di una procedura concorsuale selettiva”: è un fatto “irrilevante ai fini della decisione, non essendo idoneo a sanare l’abuso” della mancata immissione in ruolo che doveva avvenire prima. La stessa insegnante, infatti, ha svolto cinque anni di supplenze su posto vacante: nella sentenza, dunque, è stato condannato il Ministero dell’Istruzione all’assegnazione, nei confronti della docente che ha presentato ricorso, di una somma pari a due mensilità e mezzo di stipendio, che corrisponde a circa 4mila euro, più 2mila euro di spese.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “continuare a negare le assunzioni a tempo indeterminato verso chi ha svolto almeno tre anni di supplenze significa venire meno ad un’evidenza dei fatti e della giurisprudenza, oltre che alle posizioni espresse dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa e da quello dei Diritti Sociali che anno accolto di recente la denuncia che obbliga lo Stato Italiano a risolvere il problema del precariato entro il 2022. Certamente, in attesa che cambino le leggi, noi come sindacato autonomo, da sempre a fianco dei precari, continueremo a chiedere ai tribunali di valutare i ricorsi, sia per ottenere il risarcimento danni, sia per l’immissione in ruolo”.
Secondo il tribunale di Torino, “i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”. Inoltre, fa riferimento ad una lunga lista di sentenze pregresse, come quella “della Corte Costituzionale 20/7/2016 n. 187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4 comma 1 L. 124/1999 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
In conclusione, il giudice “condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della ricorrente di somma corrispondente a 2,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine”. Infine, “condanna la parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2008,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci e Walter Miceli” che hanno operato a tutela dei lavoratori difesi dal giovane sindacato autonomo.