Scatti di anzianità, per i precari prescrizione del diritto a differenze retributive è quinquennale. Sentenza Cassazione

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Sul caso è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 06/10/2021, n. 27021. La quaestio riguarda la prescrizione del diritto alle differenze retributive per la ricostruzione dell’anzianità in ragione del divieto di discriminazione dei docenti non di ruolo.

La Corte di Appello di Milano aveva ritenuto che la prescrizione del diritto alle differenze retributive fosse decennale e ciò alla luce della natura contrattuale della responsabilità risarcitoria conseguente all’inadempimento ad un obbligo di non discriminazione.

Avverso tale sentenza il Ministero dell’Istruzione aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo che erroneamente il credito rivendicato fosse stato qualificato come di natura risarcitoria, mentre si trattava di credito retributivo, soggetto come tale a prescrizione quinquennale.

La Cassazione, accogliendo il ricorso del Ministero dell’Istruzione, ha statuito e ribadito il principio secondo cui, “nell’impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento“.

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