La partecipazione saltuaria alla DAD può non determinare automaticamente la bocciatura

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La didattica a distanza è uno strumento eccezionale, che interviene in una situazione straordinaria, quale quella dell’emergenza dovuta al COVID 19. Si stanno registrando alcune sentenze in materia da parte della giustizia amministrativa che intervengono sulla mancata promozione alla classe successiva anche per i comportamenti assunti durante la DAD come a sentenza in commento, del TAR del Lazio del 25 settembre 2020 n° 09780/2020

Il contenzioso

Con l’atto introduttivo i genitori dell’alunno in epigrafe hanno impugnato tramite il proprio difensore il provvedimento di non ammissione del figlio in una scuola secondaria di primo grado chiedendone l’annullamento, previa idonea tutela cautelare. La soluzione della controversia,per i giudici, non poteva che rinvenirsi nell’ambito della normativa eccezionale che ha disciplinato le peculiari modalità di svolgimento delle lezioni e di valutazione degli alunni in conseguenza dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”. Ed il ricorso trovava accoglimento in un contesto come normato dall’OM su espressa delega del legislatore contenuta nell’art. 1, co. 1 e 2 del d.l. n. 22/2020, convertito dalla legge n. 41/2020, con la quale, con particolare riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, all’art. 3, co. 2 si stabiliva che “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo”.

L’OM del 16 maggio interveniva in deroga alla legge

In sostanza, la richiamata ordinanza del Ministero dell’Istruzione( sulla valutazione ha disposto una evidente deroga rispetto all’applicazione degli ordinari parametri utilizzati per la valutazione del rendimento scolastico e della presenza alle lezioni da parte degli studenti, propendendo per il loro avanzamento alle classi successive anche in presenza di deficit formativi, previa predisposizione da parte del consiglio di classe di un “piano di apprendimento individualizzato”, così come espressamente previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 3 e dall’art. 6. Alla menzionata regula iuris fanno da contraltare due sole eccezioni, espressamente sancite dai commi 7 e 8 del richiamato articolo 3 dell’ordinanza ministeriale.

La partecipazione saltuaria alla DAD può non determinare automaticamente la bocciatura

Osservano i giudici che “ la mancata o saltuaria frequenza delle lezioni, per poter essere rilevante ai fini della bocciatura, deve essere necessariamente non imputabile a difficoltà connesse con la didattica a distanza ma, soprattutto, deve essere tale da aver impedito al corpo docenti la possibilità di acquisire qualsiasi elemento per la valutazione del discente, con l’ulteriore precisazione che tale condizione deve affondare le sue radici già nel primo quadrimestre, tanto che l’ordinanza prevede la sua verbalizzazione già al termine del primo periodo di valutazione. In altri termini, la mancata o la sporadica partecipazione alle lezioni, per questo peculiare anno scolastico, non può assurgere ad elemento ex se determinante per sfociare in un giudizio di non ammissione alla classe successiva, dovendo essere altresì accompagnata dalle specifiche circostanze evidenziate dalla norma, ossia dal fatto che le assenze abbiano impedito ai docenti di acquisire elementi di valutazione per la formulazione di un giudizio compiuto già nel primo quadrimestre e che tale anomalia sia stata opportunamente stigmatizzata nei verbali redatti al termine del primo periodo di valutazione”.

Il numero delle assenze può non essere da ostacolo alla valutazione dello studente

“Del resto, dall’esame della documentazione depositata agli atti emerge non solo, e non tanto, che il numero delle assenze fatte registrare dall’alunno non abbia rappresentato in alcun modo un ostacolo per la sua compiuta valutazione, seppur per molti versi negativa, ma che lo stesso non sarebbe neppure anomalo allorquando ipoteticamente parametrato alla normativa ordinaria derogata per l’anno scolastico 2019/20 dall’ordinanza ministeriale n. 11/2020. Ciò nella considerazione che la presenza del ricorrente, al netto delle assenze verbalizzate, non risulta essere inferiore rispetto al limite di tre quarti del monte ore annuale personalizzato”.

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