Bambini non vaccinati. Chi dovrà mandarli via da scuola? Il Preside o l’ASL?
di Cinzia Olivieri – La circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute pubblicata il 1 settembre, premesso che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del testo coordinato del DL 73/2017 la presentazione della documentazione richiesta è requisito di accesso per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, anche private non paritarie,
ha previsto espressamente che, ove il genitore/tutore/affidatario non vi provveda entro l’11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 il minore sarà escluso appunto dall’accesso ai servizi (a cui in questo caso peraltro ha già avuto accesso fino a quel momento).
Ove quindi nei termini indicati non pervenga idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, l’avvenuta immunizzazione per malattia naturale con conseguente esonero, l’omissione ovvero il differimento nonché la richiesta di vaccinazione all’Asl territorialmente competente, il diniego all’accesso sarà comunicato formalmente con provvedimento motivato. Tuttavia “il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia” per essere poi “nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta”.
Dunque in tal caso non si ha “decadenza” dalla iscrizione.
Tale previsione è motivo di qualche perplessità.
Il primo rilievo di palmare evidenza ma di opportuna precisazione è che requisito di accesso è la presentazione della documentazione non l’accertato inadempimento all’obbligo vaccinale.
Del resto, come prevede la stessa circolare al punto 2, la scuola non è chiamata ad “effettuare alcuna preventiva valutazione di merito” limitandosi eventualmente a trasmettere all’azienda sanitaria la documentazione ricevuta.
Tuttavia in teoria non può escludersi la regolarità vaccinale pure in mancanza del deposito di documentazione che la comprovi.
Si può ipotizzare il caso limite del genitore/tutore/affidatario che per disattenzione o difficoltà personali non effettui la consegna tempestivamente. L’alunno sarebbe doppiamente penalizzato per inosservanza non dell’obbligo vaccinale ma documentale e per l’effetto escluso dal servizio sebbene regolarmente vaccinato.
La stessa circolare dispone (punto 2.) poi che, in caso il genitore/tutore/affidatario presenti entro l’11 settembre dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi (iscrizione/frequenza) salvo poi esserne escluso ormai prossimi alla fine dell’anno scolastico ove non pervenga idonea documentazione entro il 10 marzo 2018, e sempre a prescindere dall’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale.
Insomma con la dichiarazione sostitutiva non si ha certezza dell’adempimento dell’obbligo vaccinale eppure l’alunno non sarà escluso dai servizi fino a al 10 marzo 2018. Inoltre, non è esplicato cosa accade in caso di consegna di documentazione incoerente con la dichiarazione sostitutiva, evidenziando ad esempio un adempimento parziale.
Avranno accesso inoltre ai servizi gli alunni per i quali il genitore/tutore/affidatario avrà regolarmente presentato alla scuola “copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente” ovvero dichiarazione sostitutiva, per l’a.s. 2017/2018, entro l’11 settembre (in quest’ultimo caso ovviamente se entro il 10 marzo 2018 non sarà presentata la copia formale della prenotazione, ne sarà successivamente escluso) sebbene, nel caso di specie, l’alunno non sia evidentemente ancora in regola con l’obbligo vaccinale.
La Circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 ha precisato al punto 4. che il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente “necessita di una valutazione da parte del sanitario, che dovrà, in particolare, tenere in considerazione diversi elementi, quali: vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell’età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini”. Per l’effetto non sono determinabili i tempi di regolarizzazione.
Intanto essi avranno accesso ai servizi considerando altresì che, una volta presentata alla scuola la documentazione attestante la prenotazione, non sono previsti adempimenti successivi, essendo investita della questione l’Asl territorialmente competente.
È chiaro che tanto rileva anche in considerazione dell’osservanza degli adempimenti di cui all’art. 4 per il quale i minori che si trovano nelle condizioni di omissione o differimento dell’obbligo vaccinale “sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati” in numero non superiore a due, giacché anch’essi devono considerarsi non “ancora” vaccinati. Infatti il comma 2 del medesimo articolo prevede che i dirigenti scolastici “comunicano all’azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati”.
L’ipotesi della temporanea esclusione dall’accesso ai servizi non è per la verità contemplata dal testo coordinato del DL 73/2017.
L’articolo 3 bis comma 5 dispone soltanto che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporterà la decadenza dall’iscrizione solo a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.
Ma chi dovrà emettere e comunicare il provvedimento di esclusione (ovvero di decadenza)?
Certo non è indicato tra gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici, i quali, ai sensi dell’art. 3 comma 2 sono semplicemente tenuti a segnalare all’azienda sanitaria la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti entro i successivi dieci giorni.
Sarà l’Asl ad attivarsi poi per gli “adempimenti di competenza”.
Il dirigente scolastico quindi si limita ad acquisire la documentazione senza ulteriori verifiche, non essendo tenuto ad accertare un eventuale inadempimento all’obbligo vaccinale (né avendo strumenti adeguati per farlo) ed in caso di mancata presentazione della stessa nei termini ne informa nei successivi 10 giorni l’asl territorialmente competente che provvede come per legge.
Si avvia quindi una prima fase interlocutoria (art. 1 comma 4) per cui l’azienda sanitaria convoca il genitore/tutore/affidatario per un colloquio e solo laddove successivamente a contestazione non provveda alla vaccinazione nel termine indicato dalla stessa è comminata la prevista sanzione pecuniaria.
Neanche in tal caso vi è alcun riferimento all’esclusione dall’accesso nelle more (che potrebbero essere anche di lunga durata) ma è da ritenersi che il provvedimento dovrebbe essere posto a carico dell’Asl ovvero, solo previa indicazione della stessa, al dirigente scolastico.
Peraltro anche la previsione di successiva decadenza dall’iscrizione dell’art. 3 bis cagiona ulteriori dubbi in considerazione che per l’art. 3 comma 3 del testo coordinato del DL 73/2017 la presentazione della documentazione richiesta è requisito di “accesso”. La decadenza costituisce un istituto giuridico per il quale un soggetto deve compiere una determinata attività entro un termine perentorio altrimenti l’esercizio di un diritto viene precluso. L’art. 3 bis prevede l’invio degli elenchi “degli iscritti” all’Asl territorialmente competente e pertanto l’iscrizione deve intendersi perfezionata mentre a luglio non è ancora iniziata la frequenza.
Onde evitare quindi ulteriori inevitabili contenziosi e ridurre la conflittualità scuola-famiglia, considerate le evidenti incongruenze, sarebbero opportune ulteriori chiare istruzioni.