La normativa relativa alla elezione del CdI: votazioni, l’espressione del voto, rappresentanti di lista

WhatsApp
Telegram

L’articolo sintetizza, per fattispecie giuridiche, le fasi collegate alle operazioni di voto relative alle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Istituto e quelle relative alla nomina e alle funzioni dei rappresentanti di lista. Ci si soffermerà sull’importanza del principio del voto personale e unico, e sulla necessità della presenza dei rappresentanti di lista in tutte le fasi delle operazioni di voto e scrutinio.

Le votazioni (Art. 40 OM 215/1991) e l’identificazione mediante documento valido o riconoscimento personale

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti (che variano, dunque, in base alle scelte operate dagli assessori regionali), previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti. Prima di ricevere la scheda gli elettori firmano, in forma leggibile, gli elenchi elettorali, divisi per componenti, accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, concretizzato mediante espedienti che permettano la segretezza del voto. Alcuni istituti, nei quali risulta impossibile la realizzazione di cabine elettorali, predispongono tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, possibilmente (consigliabile) alle spalle dei componenti del seggio, per assicurare la segretezza del voto. Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere collocate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate. L’operazione di deposito è consigliabile che sia presidiata dai componenti del seggio per evitare errori nel deposito della scheda. Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati sempre suddivise per componente.

L’espressione personale del voto personale e mai per delega

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

  • Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
  • le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo
  • prestampato del candidato;
  • fare sempre attenzione al numero di preferenze esprimibili per le singole componenti: è preferibile che le scuole indichino, sulla scheda, il numero si preferenze esprimibili per componente;

Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.

I genitori con più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta

I genitori di più alunni iscritti a differenti classi della stessa scuola danno il voto una sola volta. Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale eventualità – si legge nell’ottimo “Vademecum” dell’I.C. Guanella 87° S. Pertini di Napoli, guidato con grande competenza dal dirigente scolastico dottoressa Tania Vece – deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto. All’apertura delle operazioni di voto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori. Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può riservarsi di chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la necessità. In modo analogo procede il presidente in caso di assenza degli scrutatori. Nel caso in cui non sia possibile nominare figure sostitutive degli assenti, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti. Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Chi comunica i rappresentanti di lista? Le operazioni successive all’insediamento dei seggi

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all’insediamento dei seggi.

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Tutto elezioni, sul nostro canale PLUS

Guida normativa

Modelli circolari e documenti

Articoli

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri