La laurea in ingegneria elettronica dà il diritto ad insegnare matematica e scienze delle costruzioni (A037 e A027). SENTENZA

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Commentiamo una importante sentenza del TAR del Lazio, la n°6542/22, che interviene su una questione complessa, quale quella della illegittima esclusione dalle GPS sia dalla graduatoria per la classe di concorso A027 che per la classe A037, nel caso del possesso del titolo della laurea in ingegneria elettronica. I giudici rimproverano il ministero per il rischio di discriminazione che si verrebbe a determinare tra i laureati in matematica e quelli in ingegneria.

Irragionevole l’esclusione dalla classe di concorso A027 e A037 a chi in possesso della laurea in ingegneria elettronica
Occorre osservare, afferma il TAR, che la laurea conseguita dalla ricorrente è ritenuta dal DM 354/98 idonea ai fini dell’insegnamento di matematica A026 e fisica A020, mentre non è ritenuta idonea dall’amministrazione ai fini dell’insegnamento della classe A027 matematica e fisica. L’esclusione, a giudizio del collegio, non appare ragionevole né logica. Le disposizioni contenute nella Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra riepilogate, di insegnare sulla classe di concorso A026 “Matematica” e sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che ricomprende in unum i succitati insegnamenti.  Sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l’attuale d.P.R. n. 19/2016, quest’ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente, precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l’accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi.

Non esistono sufficienti ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento alla classe A027 ai laureati in ingegneria
Il collegio, quindi, accogliendo l’impostazione della tesi degli avvocati di parte ricorrente, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017.
La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che sottendono solo qualora esse siano effettivamente giustificate.

Si rischierebbe una discriminazione tra i laureati in matematica e laureati in ingegneria
Continua il TAR affermando nettamente che i docenti laureati in ingegneria verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A- 20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta, qualora il concorso fosse strutturato non per ambiti disciplinari ma per singola classe. Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell’insegnamento e la formazione conseguita sono, per la classe A027, appaiono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di concorso, anche in termini di programmi concorsuali e che determinano, appunto, la omogeneità disciplinare tra la A027 – A-20 e A-26.
Alle medesime conclusioni, nel senso della irragionevolezza e illogicità della previsione contraria, deve pervenirsi anche in relazione alla classe A-37 (ex 71/A Tecnologia e disegno tecnico) nel DM 39/98 era prevista la laurea in ingegneria senza alcuna specificazione, per cui in mancanza di specificazione delle ragioni e degli argomenti che giustificano la citata esclusione, la laurea in ingegneria elettronica costituisce un titolo idoneo ai fini dell’insegnamento in questione.

Non argomentare la decurtazione del punteggio rende il provvedimento illegittimo
Con riferimento alla decurtazione del punteggio, in relazione ai vari titoli indicati, analogamente il ricorso deve trovare accoglimento, non avendo l’amministrazione argomentato, a fronte della specifica richiesta istruttoria formulata dal collegio, sulle ragioni che hanno spinto ad effettuare una decurtazione del punteggio.  Tali conclusione appaiono ulteriormente rafforzate a fronte delle controdeduzioni di parte ricorrente che ha evidenziato che, con riferimento all’attività di ricerca scientifica la stessa non risulta essere stata svolta sulla base di un unico bando vinto, ma a bandi e contratti differenti e ciò con specifico riferimento al dottorato di ricerca, al post dottorato all’estero, all’assegno di ricerca e i contratti di co.co.co.

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