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La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche. Scheda

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Proponiamo di seguito un contributo dedicato alla gestione finanziaria e contabile dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche statali. Vediamo di capire cosa prevede la normativa, alla luce dei D. I. 28 agosto 2018 , n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Cosa sono i convitti?

I convitti sono strutture residenziali o semiresidenziali, aventi la finalità di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.

I convitti nazionali e gli educandati statali infatti concorrono al perseguimento degli obiettivi generali del sistema formativo italiano sia con l’offerta formativa qualificata delle scuole interne sia con lo sviluppo delle strutture residenziali e semiresidenziali. In questo modo rispondono alla nuova cultura delle pari opportunità, forniscono supporto agli scambi di studenti in ambito comunitario e vengono incontro alle mutate richieste dell’utenza.

Tali strutture sono spesso annesse alle scuole di istruzione secondaria, quali ad esempio gli istituti professionali e gli istituti agrari, ma non è escluso che possano essere annesse a scuole del primo ciclo di istruzione.

Inquadramento giuridico.

I convitti annessi alle istituzioni scolastiche sono privi di personalità giuridica e di autonomia proprie, ai sensi dell’art. 27 del D. I. 28 agosto 2018 , n. 129.

La direzione e l’amministrazione dei convitti è infatti affidata agli organi delle istituzione scolastiche cui sono annessi secondo le disposizioni normative vigenti (vedi D. I. 28 agosto 2018 , n. 129 e D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297).

La gestione del convitto.

La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, nel rispetto delle finalità didattiche e di accoglienza, e deve garantire l’utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.

Una delle finalità principali fissate dalla legge è dunque ridurre i costi delle rette a carico degli alunni.

La gestione finanziaria del convitto.

Le attività convittuali sono oggetto di contabilità separata da quella dell’istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati nella contabilità della medesima istituzione scolastica, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate «attività convittuali».

La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche costituisce una specifica attività del programma annuale (c.d. bilancio di previsione della scuola), della quale lo stesso programma indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese, nonché una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature a favore dell’istituzione scolastica.

Inoltre, la relazione illustrativa del Programma annuale, deve indicare:

  • il tipo di attività che si intende realizzare;
  • i criteri di amministrazione e le modalità della gestione;
  • gli obiettivi che si intendono perseguire;
  • le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi;
  • le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere.

I beni dei convitti ed educandati sono iscritti nel relativo registro di inventario dell’istituzione scolastica (il convitto non ha personalità giuridica dunque non può essere titolare di beni né vantare proprietà).

Per le attività convittuali sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall’ordinamento tributario vigente.

Obbligo di cessazione delle attività.

L’istituzione scolastica ha l’obbligo, previa consultazione con l’Ente Locale di riferimento e con delibera del Consiglio d’istituto, di disporre la cessazione dell’attività convittuale, qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste. In tali casi le strutture devono essere destinate a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso ai compiti formativi ed educativi dell’istituzione medesima.

Servizi per terzi.

Ai fini di una gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale e primario funzionamento delle attività istituzionali, l’istituzione può svolgere attività e servizi convittuali a favore di terzi.

La gestione delle attività per conto terzi deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità.

Gli utili di gestione sono destinati prioritariamente a ridurre la retta dei convittori (che è una delle priorità) nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.

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