Graduatorie: La falsa dichiarazione dei titoli, se non porta a dei benefici non determina il licenziamento. Sentenza

In sede di controllo dei titoli delle dichiarazioni del personale scolastico spesso le amministrazioni si imbattono in situazioni che possono portare alla decadenza dal servizio oppure al procedimento disciplinare che può sfociare nel licenziamento in ordine alle false dichiarazioni. La sentenza che ora si commenta evidenzia quale la differenza tra i due regimi, decadenza e procedura disciplinare rilevando che non sussiste alcun tipo di automatismo nel caso di false dichiarazioni.
Il fatto
La controversia trae origine dal ricorso proposto tramite i propri difensori dalla ricorrente al fine di sentir dichiarare l’illegittimità dei decreti emessi dal dirigente con i quali era stata la ricorrente dichiarata decaduta dalle graduatorie di istituto di II e III fascia ed erano stato risolti i contratti a tempo determinato stipulati con i suddetti istituti, e sentir riconoscere il proprio diritto ad essere nuovamente inserita nelle predette graduatorie, con il conseguente risarcimento pari alle mensilità non corrisposte ed il riconoscimento dell’anzianità che le sarebbe spettata sino alla scadenza dei suddetti contratti. Dichiarava di non aver riportato condanne penali stante che i procedimenti penali a cui era stata sottoposta si erano estinti.
La normativa
La Corte d’Appello Perugia Sez. lavoro, Sent., 24-09-2020 ricostruisce il quadro normativo.
“L’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 recita che: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Tale norma non prevede nella sua interpretazione letterale un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, prevedendo testualmente la stessa che la decadenza possa colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera. Pertanto, è necessario accertare l’esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera ed il conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l’aspirante non avrebbe ottenuto. Ciò è ben evidenziato in un passaggio della sentenza n. 18719 della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 23 settembre 2016, la quale, dopo aver ribadito il consolidato orientamento circa l’irrilevanza degli stati soggettivi del dichiarante, nel caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata all’Amministrazione, ha comunque tenuto a precisare che: “La disposizione di cui all’art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso”.
Nessun automatismo tra dichiarazioni mendaci e decadenza dal servizio
La ratio di tale norma, come ha stabilito una successiva e recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro (sentenza n. 18699 dell’11 luglio 2019), che ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva stabilito un automatismo tra dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione, con riferimento all’assenza di pregresse condanne penali, in relazione all’assunzione di un docente nel comparto scuola, “non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 ha avuto cura di precisare che ciò costituiva effetto dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare. In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192.
E’ solo la falsità dei dati decisivi per l’assunzione a comportare automaticamente la decadenza
“La tutela dell’affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell’accertamento in concreto dell’incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l’intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto (v. Corte Costituzionale n. 329/2007 cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l’erroneità o l’insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l’assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”. La Corte di Cassazione ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto: “Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d D.P.R. n. 3 del 1957) o di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A”.
Se la dichiarazione non veritiera non riguarda elementi decisivi per l’assunzione può scattare il licenziamento
Dichiarare il falso comunque se non comporta la decadenza dal servizio può comportare l’adozione di procedimenti disciplinari. “Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”. In definitiva, anche per il bando di concorso non può avere rilevanza assoluta ed automatica, ai fini della decadenza dal beneficio, la falsità della dichiarazione essendo necessario, secondo un’interpretazione logica e sistematica della disposizione, che la dichiarazione non veritiera abbia comportato un qualche beneficio per l’aspirante”.
La falsa dichiarazione se non porta a dei benefici non determina la decadenza
“Ciò posto, come risulta dai provvedimenti emessi dai Dirigenti degli Istituti Scolastici interessati all’assunzione a tempo determinato , la falsa dichiarazione non ha portato alcun vantaggio alla stessa in quanto, ove la stessa avesse correttamente riportato la condanna penale subita, “la P.A. avrebbe comunque proceduto alla instaurazione del rapporto di lavoro ed alla stipula del relativo contratto”