Argomenti Guide

Tutti gli argomenti

La differenza tra inidoneità, incapacità didattica e scarso rendimento del docente

WhatsApp
Telegram

La Corte d’Appello ha respinto l’appello di una docente avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento con il quale era stata disposta dal Dirigente Scolastico la dispensa dal servizio ex art. 512 del d.lgs. n. 297/1994 e la conseguente condanna alla reintegrazione ed al risarcimento dei danni. Si pronuncia la Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 6742 Anno 2022 entrando nel merito della fattispecie evidenziando la differenza che sussiste tra tre casistiche.

La questione

La Corte territoriale, premesso che l’appellante era stata dispensata all’esito di accertamenti ispettivi richiamati nella motivazione della sentenza del Tribunale, ha ritenuto in particolar modo che: a) correttamente il provvedimento era stato adottato dal dirigente dell’istituzione scolastica; b) la dispensa dal servizio prescinde da responsabilità del dipendente e si fonda su ragioni oggettive, ossia sulla perdita dell’attitudine all’esercizio della funzione docente, sicché non trovano applicazione i principi che regolano l’accertamento della responsabilità disciplinare.

La differenza tra inidoneità, incapacità didattica e scarso rendimento

L’inidoneità fisica, sottolinea la  Cassazione, presuppone l’impossibilità, assoluta o relativa, allo svolgimento delle mansioni, derivante dalle condizioni di salute psico-fisica dell’impiegato, mentre l’incapacità didattica, che rende il docente non idoneo alla funzione, consiste nell’inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti l’insegnamento, inettitudine che deriva da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali, che solo come conseguenza inducono prestazioni insoddisfacenti. Lo scarso rendimento, infine, si configura qualora quello stesso effetto venga prodotto, non da un’oggettiva assenza di capacità, bensì da insufficiente impegno o dalla violazione dei doveri di ufficio.

Solo per quest’ultima ipotesi, che qui non ricorre, potrebbe porsi una questione di compatibilità della normativa dettata dal d.lgs. n. 297/1994 con i principi che regolano il procedimento disciplinare, non già per l’incapacità didattica che, come da tempo evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. n. 3024/2005; C.d.S. n. 2495/2000), non discende da comportamenti colpevoli dell’insegnante e, pertanto, non implica una responsabilità né postula un giudizio di proporzionalità, perché la dispensa non ha carattere sanzionatorio, trattandosi di atto che si limita a constatare l’oggettiva inidoneità a svolgere la funzione di insegnante. Il giudizio non ha natura discrezionale, proprio perché si muove sul piano dell’accertamento, con la conseguenza che lo stesso, seppure necessariamente valutativo, si deve fondare su dati oggettivi convergenti tra loro e sintomatici della mancanza di attitudine all’impiego.

Non si può applicare la misura per l’inidoneità a chi dispensato per incapacità didattica

Non può, pertanto, la ricorrente invocare l’applicazione dell’art. 514 del d.lgs. n. 297/1994 perché la norma, nel prevedere il collocamento fuori ruolo a domanda e l’utilizzazione in altri compiti compatibili con la preparazione culturale e professionale, si riferisce al solo personale dichiarato inidoneo per motivi di salute e non è estensibile alla dispensa per incapacità didattica, che viene in discussione in questa sede e della quale la Corte territoriale ha accertato la legittimità. Dalle considerazioni espresse nel punto che precede discende altresì l’infondatezza del secondo e del terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica. Una volta esclusa la natura disciplinare dell’atto di dispensa per incapacità didattica non vi è spazio per ritenere direttamente applicabile la disciplina del procedimento dettata dal d.lgs. n. 165/2001.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri