La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola. Scarica esempio di direttiva

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La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

Riferimenti normativi

  • D.lgs. 297/94
  • art. 10; DPR n. 275/99
  • artt. 3,4,8
  • CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05
  • Codice civile art. 2047
  • art 2048 della legge n.312 dell’11/07/80.

Il quadro normativo e le competenze assegnate alla scuola

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze – come si legge nella direttiva eccellente del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Flero la professoressa Mariaelisa Bonaglia un vero manager dello Stato con competenze professionali di pregio – il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l’obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Quadro normativo e profili di responsabilità.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).

L’obbligo di vigilanza sugli allievi spetta in via preminente al personale docente

L’obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta – come si legge nella direttiva eccellente del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Flero – invece in via preminente al personale docente. La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”(2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Il ruolo dei collaboratori scolastici

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Conseguentemente il personale collaboratori scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica.

Le priorità nella vigilanza

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

  • La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623 – come si legge nella direttiva eccellente del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Flero – ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

  • L’inversione dell’onere della prova

Ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all’insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento– come si legge nella direttiva eccellente del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Flero – non è a carico del danneggiato l’onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell’insegnante o dell’Amministrazione provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Le disposizioni del dirigente scolastico

Con apposita direttiva il dirigente scolastico deve disporre che “tutto il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni impartite”.

Vigilanza ed orario di servizio

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio. Non rientra tra i doveri dell’insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell’edificio scolastico se non in uscita didattica. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

  • Norme di servizio Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
  • In caso di ritardo o di assenza deve darne preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al responsabile di plesso.
  • Ogni insegnante accompagna gli alunni nell’aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.
  • L’insegnante è il responsabile dell’andamento disciplinare della classe.
  • Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
  • L’insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e al coordinatore di plesso l’assenza dell’alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.
  • La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico
  • I Collaboratori Scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello all’orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell’orario d’ingresso.
  • Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
  • I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
  • In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso all’Ufficio di segreteria
  • Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all’ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all’assegnazione del personale ai reparti.

Sostituzioni di colleghi assenti

Alle sostituzioni di colleghi assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità:

  • incarico a docente in compresenza anche in altra classe se possibile;
  • incarico al docente del potenziato;
  • incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti (nel rispetto del monte ore assegnato al plesso);
  • la distribuzione degli alunni in altre classi (anche nel rispetto della capienza delle aule) non è praticabile per le norme anti covid.

Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.

L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive – art. 61 legge 312/80).

Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi ed all’ingresso dei bagni. Qualora le condizioni climatiche lo consentano, gli alunni dovranno uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all’aperto; in ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa le finestre aperte, per consentire un adeguato ricambio d’aria.

Il cambio d’ora

I docenti non impegnati nell’ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell’aula. Il docente non impegnato nell’ora successiva attenderà l’arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. Durante il pre-scuola la responsabilità della vigilanza è del personale formalmente prepostovi. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell’immediatezza del loro arrivo. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l’arrivo dell’insegnante tenendo un comportamento corretto.

Assenze alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Dirigente ed al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche. Per gli allievi del corso musicale e prolungato andranno controllate anche le eventuali assenze del pomeriggio.

Uscite alunni

Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

E’ vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni (per punizione), perché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all’ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità degli allievi stessi.

Comportamenti alunni

Ciascun docente, nell’esercizio dell’obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Uscita alunni

I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all’uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall’intera classe. Il personale collaboratore scolastico regolerà il deflusso verso l’esterno.
Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

Com’è regolata l’uscita degli alunni

L’uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. In particolare:

  • gli alunni della Scuola Primaria devono essere accompagnati al cancello dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo della persona per il ritiro, l’insegnante affida l’alunno al collaboratore scolastico che solleciterà telefonicamente il genitore;
  • gli alunni della Scuola Primaria che usufruiscono del servizio scuola-bus sono affidati all’incaricato comunale (persona delegata) da un collaboratore;
  • gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado sono accompagnati dal docente fino alla porta d’ingresso e raggiungono autonomamente, scuola-bus, vigilati da un collaboratore situato presso l’ingresso. Il docente controlla che gli alunni privi di autorizzazione all’uscita autonoma vengano ritirati da adulto autorizzato.
  • dopo l’uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore.

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; si pregano i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. Anche i docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.
La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante di educazione motoria. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio dell’intervallo o dell’ora successiva.

Infortuni alunni

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, nel dopo mensa e in generale durante l’attività didattica, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza I docenti sono pertanto invitati a segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio compilando l’apposita dichiarazione

Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione alla Dirigente scolastica.

Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni.
In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti”, l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare l’esperto per la durata dell’intervento. I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate secondo i regolamenti della scuola. Nessun allievo minorenne può lasciare l’istituto durante l’orario scolastico. L’uscita anticipata viene richiesta per iscritto secondo il regolamento della scuola ed, in tal caso, gli alunni devono essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all’uscita dell’alunno dall’edificio.

Mensa

Il servizio mensa si effettua per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta; si precisa che la mensa è obbligatoria per chi frequenta il tempo scuola di 40 ore alla scuola primaria ed il tempo prolungato alla secondaria di primo grado. I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Gli alunni iscritti alla mensa – si legge nella ben articolata direttiva del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Flero – sono gestiti dagli insegnanti assegnati o dagli educatori dei servizi comunali e, se necessario, i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli alunni iscritti in mensa che debbano eccezionalmente uscire dall’una alle due devono giustificare sia l’uscita che l’entrata ed essere accompagnati. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educheranno a comportamenti corretti.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione – si rappresenta con scrupolosa meticolosità nella superba direttiva del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Flero – dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un docente in aggiunta per garantire il rapporto ogni 10 alunni. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso. E’ obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione della Dirigente Scolastica. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi.
Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire, solo in casi eccezionali, della collaborazione del personale della scuola.

Sicurezza

È obbligatorio prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nel corso dell’anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. È indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

La vigilanza scolastica nei punti a rischio

È necessario porre particolare attenzione – si legge nella superba direttiva del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Flero – nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

  • transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
  • presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
  • prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
  • locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
  • accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico – che dovranno risultare sempre apribili – il collaboratore scolastico provvede all’apertura e chiusura dell’accesso;
  • dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza.

direttiva vigilanza-alunni

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