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La commissione medica di verifica: cos’è, a cosa serve, idoneità al servizio. La nostra GUIDA con modello di richiesta da scaricare

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Il presente contributo professionale fornisce di seguito un approfondimento sulla Commissione medica di verifica, l’organo collegiale pubblico competente alla valutazione dell’idoneità psico-fisica dei dipendenti pubblici.

Cerchiamo di capire di cosa si tratta, quali competenze e prerogative possiede e secondo quali procedure agisce.

Le CMV.

Le Commissioni mediche di verifica (CMV) sono organismi collegiali organicamente e funzionalmente dipendenti dalla Direzione dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ed hanno sede nei capoluoghi di regione, di norma presso gli uffici della locale Ragioneria territoriale dello stato che svolge tutte le attività di segreteria.
Sono composte da medici specialisti selezionati attraverso una procedura pubblica e svolgono i seguenti accertamenti sanitari e valutazioni:

  • in merito all’idoneità, all’inidoneità al servizio e ad altre forme di inabilità per i dipendenti pubblici ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro o del cambio mansioni;
  • nei confronti dei dipendenti pubblici per il successivo riconoscimento dell’aggravamento di infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio o dell’interdipendenza di nuove infermità ai fini della concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente;
  • accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente e ATA del comparto Scuola.

La visita medico-collegiale.

Il DPR n. 171 del 2011 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità psicofisica”, emanato ai sensi dell’articolo 55-octies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che il dirigente scolastico debba valutare se le problematiche fisiche manifestate dal lavoratore necessitino di un accertamento medico adeguato, in quanto impattanti sulle mansioni di servizio. Ad esempio dovrà prendere in considerazione le certificazioni mediche eventualmente presentate dal lavoratore, le assenze per malattia, le problematiche segnalate sul posto di lavoro, etc.

A maggior ragione, ove si manifestino condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, si dovrà procedere con la richiesta di visita medico-collegiale. La richiesta va inoltrata per conoscenza al dipendente, senza che rilevi il suo consenso o diniego.

Si tenga presente inoltre che la visita collegiale può essere promossa anche su specifica richiesta del dipendente.

La visita è eseguita dalla CMV del capoluogo di regione.

Se il dipendente rifiuta la visita collegiale.

Qualora il dipendente si rifiutasse di presentarsi a visita collegiale, senza giustificato motivo, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere, ai sensi dell’art.55-octies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla sospensione del dipendente dal servizio senza retribuzione né indennità.

In caso di reiterato rifiuto, si può giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il giudizio medico.

La CMV invia alla scuola il provvedimento cartaceo con il giudizio medico, da notificare in busta chiusa e in originale all’interessato, e l’estratto del verbale, consultabile dal Dirigente scolastico. Sulla base del contenuto visionabile nell’estratto, il DS procederà di conseguenza.

Inidoneità parziale permanente o temporanea.

Nel caso in cui la commissione medica di verifica accertasse nel referto una parziale inidoneità al servizio, permanente o temporanea, (ad esempio spesso in relazione alla movimentazione di carichi pesanti per i collaboratori scolastici o a particolari attività per i docenti), sarà onere del Dirigente scolastico, unitamente al DSGA per il personale ATA, attenersi alla valutazione tecnica e attribuire al dipendente un mansionario ridotto, che escluda le attività in questione, pur rimanendo coerente con il mansionario previsto dalla tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009.

Con apposita disposizione di servizio dunque saranno attribuite mansioni ridotte e/o equivalenti, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando ove necessario un percorso di formazione.

Se il dipendente è adibito a mansioni equivalenti ma di rango inferiore, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Inidoneità assoluta permanente.

Qualora la CMV dichiarasse l’inidoneità psicofisica assoluta e permanente del dipendente, il Dirigente scolastico deve trasmettere gli atti all’Ufficio Scolastico provinciale, il quale, previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l’ indennità sostitutiva del preavviso.

In allegato, il format editabile di provvedimento di disposizione della visita medico-collegiale per il personale docente/ATA, a firma del Dirigente scolastico.

Scarica modello di richiesta medico collegiale

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