La categoria dei “DSGA Temporizzati”. Lettera

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Inviata da Anna Maria Cianci – Mi inserisco nell’acceso dibattito che va avanti da qualche mese sulla questione del “PERSONALE ATA” della scuola.
Finalmente, grazie a qualche nuovo sindacato e a gruppi di DSGA formatisi anche in modo autonomo, viene posta l’attenzione su questo personale ATA, a mio avviso, molto importante nella organizzazione delle istituzioni scolastiche, ma molto spesso non considerato né tanto meno valorizzato dalla Amministrazione.

Il mio modesto contributo riguarda la categoria dei “DSGA Temporizzati”. Io sono una di questi.

Il CCNL 26/05/1999 – art. 34 – ha istituito la figura, a decorrere dal 1° settembre 2000 del “Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi” – DSGA.

Il trattamento economico dei Responsabili Amministrativi transitati nel profilo dei DD.SS.GG.A. dal 01/09/2000 è stato determinato dall’art.8 del CCNL 2001 con il metodo della “temporizzazione” in prima applicazione.

L’art. 19 del citato CCNL 2001 (Norme finali) recita testualmente “per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 1999”, e quindi non è stata abrogata la disposizione prevista dall’art. 66, comma 6° del CCNL 1995
(trattamento economico più favorevole tra la temporizzazione e riconoscimento servizi pre-ruolo).

L’istituto della “temporizzazione” è un atto dovuto dell’Amministrazione e viene effettuato quando un dipendente passa da un profilo inferiore ad uno superiore. L’istituto della “ricostruzione della carriera” è un diritto del dipendente e viene
esercitato se il trattamento economico derivante dalla stessa è più favorevole rispetto alla temporizzazione (art. 4 del D.P.R. 23/08/1988 n. 399).

Il MIUR invece ha sostenuto la tesi che l’istituto della ricostruzione di carriera e quindi il citato art. 4 del D.P.R 399/88 sia stato implicitamente abrogato dall’art. 8 del CCNL/2001

Di conseguenza i DSGA della Nazione si sono rivolti al Giudice del Lavoro e nella stragrande maggioranza i tribunali, sia di 1° che di 2° grado, hanno dato ragione ai DSGA asserendo che i due istituti sono nettamente distinti tra di loro.

Invece la Suprema Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dal MIUR annullando le Sentenze favorevoli ai DSGA emessi dai tribunali di 1° e 2° grado affermazione il seguente principio di diritto:
“L’art. 142 lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l’art. 66 comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del d.p.r. 23 agosto 1988, n. 399, non trova applicazione nel primo inquadramento dei DSGA, profilo professionale istituito dall’art. 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale del comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del cit. CCNL 24 luglio 2003”.

La Cassazione adotta un’interpretazione palesemente fallace e in ogni caso incostituzionale delle disposizioni contrattuali.
Il contrasto attiene all’individuazione delle norme che devono regolare il trattamento economico dei D.S.G.A. della scuola, al fine di valutarne l’anzianità pregressa.

I lavoratori ritengono sia applicabile l’art. 66, sesto comma, del CCNL 4/8/1995, il quale richiama l’art. 4, comma 13, del D.P.R. 23/8/1988 n.399, che così recita: “Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei
servizi ausiliari ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore , nella misura prevista dall’art. 3 del d.l. 19 giugno 1970 n. 370, convertito, con modificazioni della legge 26 luglio 1970 n.576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

Questa disposizione è stata esplicitamente mantenuta in vigore da tutti gli accordi collettivi che si sono succeduti e infine dall’art. 142 del CCNL 24/7/2003: “In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d. lgs n. 165/2001, tutte le norme generali e
speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non prorogate sono disapplicate con la firma definitiva del presente C.C.N.L., con l’eccezione delle seguenti norme richiamate nel testo del presente C.C.N.L. che, invece, continuano a
trovare applicazione nel comparto scuola: 8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995”.

Tale assetto normativo stabilisce che i servizi pre-ruolo e quelli di ruolo in carriera inferiore, disciplinati dall’art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/88, sono computabili ai fini della determinazione della anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi della Scuola, a condizione che essi siano “più favorevoli” rispetto alle altre disposizioni esistenti (come recita appunto l’ultimo capoverso dell’articolo).

Il Ministero sostiene invece che la norma applicabile sia l’art. 8 del C.C.N.L. integrativo del comparto scuola sottoscritto il 15/3/2001, il quale prevede un meccanismo di “ temporizzazione” non dissimile da quello già fissato dall’art. 4, commi
8 e 9, del D.P.R. 23/8/1988 n. 399.”

Tutti i lavoratori assegnati a compiti e funzioni di DSGA hanno diritto a ricevere un trattamento omogeneo e conforme ai profili di carriera e retributivi. Pertanto, anche i criteri ricostruttivi della carriera di cui all’art. 4 del DPR 23/08/88 N. 399
DEVONO ESSERE APPLICATI a tutti DSGA.

E’ auspicabile che, con il CCNL 2019/21, la ricostruzione di carriera dei DSGA sia da farsi, in generale, in applicazione dell’art. 4 del DPR 23 agosto 1988 n. 399, che è norma vigente anche per gli orientamenti della Corte di Cassazione e dell’ARAN
riassunti nella nota ministeriale del 30 marzo 2015, in quanto il citato art 4 del DPR 23 agosto 1988 n. 399 è richiamato ai fini ricostruttivi della carriera dall’art. 66, comma 6 del CCNL scuola del 1995, a sua volta confermato in vigore dall’art. 142,
comma 1, lett. f) CCNL scuola del 2003.

Tanto si chiede, anche in considerazione degli ultimi orientamenti dei giudici nazionali ed europei, che hanno riconosciuto il diritto del personale Ata ad ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera e non già nei limiti della c.d. Temporizzazione.
Il DSGA appartiene, secondo contratto, AL PERSONALE ATA

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