La Cassazione esprime un importante principio di diritto in materia di trasferimenti

La sentenza della Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 36356 /2021 afferma un principio di diritto importante in materia di trasferimento del personale scolastico questione che negli anni ha determinato una pluralità di contenziosi che nella scuola oramai sono all’ordine del giorno.
Il fatto
Oggetto del contendere era la procedura di trasferimento interprovinciale in ambito di docenti della scuola pubblica per l’anno scolastico 2016/2017. La docente rispetto al trasferimento da una città del nord ad una città del sud, era stata considerata nella fase B delle procedure previste dal contratto collettivo integrativo sulla mobilità, senza ottenere il posto. Tuttavia, è poi risultato che tre posti erano stati attribuiti, in esito a conciliazione, a tre candidati ammessi alla fase C, pur prevedendo l’art. 1, co. 108, L. 107/2015 una preferenza per i docenti immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015, considerati appunto nella fase B.
Numero di posti disponibili e trasferimento, lo stesso posto non può spettare a più persone
Il vincolato numero dei posti disponibili ha l’effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito alla persona interessata, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso alla fase C nella procedura di mobilità cui esso fu infine destinato. È quindi inevitabile, rileva la Cassazione, che, rispetto ai tre candidati assegnatari la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l’attribuzione di esso alla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all’attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa..
Necessario in giudizio il contraddittorio per garantire il diritto alla difesa ai contro interessati
I giudici si pronunciano su una questione di carattere tecnico a livello processuale ma che ha dei chiari risvolti anche di natura sostanziale. In sostanza sostengono come già affermato da Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, da cui sono tratte le citazioni che seguono (ma, in senso conforme, v., anche di recente, Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988), a «rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo» rispetto ai quali «la realizzazione dell’utilità pretesa … (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario» e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui «in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l’accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l’integrazione nei confronti di tutti i controinteressati», tale integrazione non essendo necessaria, invece, «quando l’attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione incompleto, non può avere corso, sul piano istruttorio, se non previa costituzione del contraddittorio mancato.
Il principio di diritto della Cassazione in materia di trasferimenti
E veniamo al dunque del principio di diritto affermato dai giudici: La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell’inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell’intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.
In sostanza i giudici affermano che, per far valere le proprie ragioni su tale questione, è fondamentale denunciare l’inosservanza delle regole nella procedura di attribuzione del bene perseguito ( nel caso in questione si tratta di trasferimento in altra sede) che si reputano violate. E contestualmente a ciò sarà poi nel merito del processo tramite il sistema istruttorio, che si dovrà dimostrare di aver diritto al posto conteso.