La Cassazione dice nuovamente no al riconoscimento del servizio preruolo svolto nelle paritarie

Una sentenza della Cassazione interviene sulla riconoscibilità o meno del servizio preruolo svolto nelle scuole paritarie. Nel corso del tempo vi sono stati interventi oscillanti, ma nella sentenza in commento, la Cassazione, richiamandosi ad un suo pregresso orientamento, sbarra in modo netto la strada al riconoscimento di detto servizio, ricordiamo che intervenne anche la Corte Costituzionale con una sua sentenza negativa, facendo presente però,che solo con l’intervento del legislatore il quadro potrebbe mutare.
La questione
Veniva rigettato il ricorso di diverse docenti che domandavano di dichiarare utile ai fini del punteggio per la mobilità alle scuole statali, il periodo di insegnamento prestato come docenti fuori ruolo presso scuole paritarie, di cui il Ministero dell’Istruzione aveva negato il riconoscimento; la Corte territoriale ha escluso, sulla base delle disposizioni (legali e contrattuali) nonchè dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa, che l’insegnamento fuori ruolo svolto nelle scuole paritarie possa dar luogo al riconoscimento degli stessi diritti previsti qualora l’insegnamento sia svolto presso le scuole statali; che attesa la natura privata delle istituzioni scolastiche pareggiate il principio del riconoscimento da parte dello Stato del servizio pre ruolo non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, in presenza di un diverso ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Proponevano ricorso per Cassazione che si pronuncia con la sentenza della Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 14-10-2021, n. 28115
Non è riconoscibile il servizio preruolo nelle paritarie
La Corte (Cass. n. 32386 del 2019) ha in proposito affermato il seguente principio di diritto al quale ha dato continuità: “Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello “status” giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonchè della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali.”
Era intervenuta anche la Corte Costituzionale
Con la sentenza 180/2021 , la massima Corte, aveva affermato che una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali non risponde neppure ai principi che si ricavano dall’art. 33, quarto comma, Cost., di cui la legge n. 62 del 2000 intendeva essere attuazione. Con questo intervento, che ha riformato in senso pluralista e policentrico l’ordinamento delle istituzioni scolastiche, il legislatore ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia in relazione all’offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti. Ciò non ha peraltro comportato una completa equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con i docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato.
Infatti, nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, nell’assunzione dei docenti della scuola paritaria manca la previsione di un’attività procedimentale che regoli la selezione e il reclutamento degli insegnanti. Sempre in conformità all’art. 33, quarto comma, Cost., ciò garantisce l’autonomia e la libertà della scuola paritaria e l’esigenza di questa di dotarsi di personale connotato da un’impostazione culturale, didattica ed educativa coerente con il suo orientamento e progetto formativo. Conseguentemente, la mancanza di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali non consente di tenere conto dei principi generali che, ai sensi dell’art. 97 Cost., devono informare l’attività dell’amministrazione pubblica.
Solo un nuovo intervento del legislatore può modificare la situazione
La Corte Costituzionale, ha concluso il proprio ragionamento, non riconoscendo alcuna incostituzionalità nel mancato riconoscimento del servizio svolto presso le paritarie ma, in riferimento all’applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, ha rilevato che l’assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 33 Cost. In considerazione dei sopra evidenziati elementi differenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspetti del rapporto.