La Cassazione condanna al precariato i docenti italiani. Lo Stato ha fatto bingo?
red – La Corte di Cassazione con la decisione n. 10127 del 20 giugno 2012, una sentenza di 30 pagine (e 73 punti numerati, esposizione inusuale per la Corte italiana: ma forse una spiegazione c’è), dice no ai precari della scuola, docenti e personale ATA. Ma la Commissione europea apre due procedimenti di infrazione nei confronti dello Stato italiano.Come uscire dal corto circuito? Orizzonte Scuola ospita l’analisi degli Avv. Sergio Galleano del foro di Milano e Walter Miceli del foro di Palermo.
red – La Corte di Cassazione con la decisione n. 10127 del 20 giugno 2012, una sentenza di 30 pagine (e 73 punti numerati, esposizione inusuale per la Corte italiana: ma forse una spiegazione c’è), dice no ai precari della scuola, docenti e personale ATA. Ma la Commissione europea apre due procedimenti di infrazione nei confronti dello Stato italiano.Come uscire dal corto circuito? Orizzonte Scuola ospita l’analisi degli Avv. Sergio Galleano del foro di Milano e Walter Miceli del foro di Palermo.
Cosa dice la sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012 della Corte di Cassazione
Il risultato è al di là delle aspettative:
- No alla conversione dei rapporti, anche se protratti per anni e anni e anche se relativi alla copertura di posti vacanti in organico di diritto;
- No al risarcimento del danno, pur previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, in caso di reiterazione abusiva di contratti a termine;
- No, addirittura, agli scatti biennali di stipendio: il precario della scuola deve rimanere sotto pagato per legge.
No a tutto, insomma. Il precario della scuola non ha diritti: è ontologicamente diverso dal collega di ruolo.
Come è possibile? Vedremo punto per punto.
La Direttiva UE 99/70, alla clausola 5 impone che gli Stati membri devono adottare misure preventive ed effettive finalizzate a evitare la reiterazione abusiva dei contratti a termine (ragioni obiettive per la stipulazione, numero dei rinnovi o durata massima dei contratti), oltre che a prevedere, se del caso, quando ricorre una successione di contratti e l’eventuale loro trasformazione a tempo indeterminato.
Perché no alla conversione?
La Corte afferma che la reiterazione continua, persistente, imperterrita, anche per decenni, di contratti nel settore scolastico non violerebbe le prescrizioni della direttiva. Se lo dice il massimo organo giurisdizionale della nostro paese (incaricato, non ci stanchiamo di ripeterlo, ai sensi degli artt. 65 e segg. Regio decreto 12/1941 (Ordinamento giudiziario), all’uniforme interpretazione della legge nel nostro paese), la motivazione addotta per tale decisione va valutata con la massima attenzione. Non foss’altro perché, in gioco, vi è il destino di migliaia e migliaia di lavoratori che da anni attendono una definizione del loro futuro lavorativo, affidato non alla casualità delle vicende parentali od alla conoscenza di qualche personaggio che li ha raccomandati, ma alla partecipazione di precise (e legittime) selezioni svolte secondo le norme di legge, approvate dal Parlamento italiano.
Il ragionamento della Cassazione è, invece, molto, troppo, semplice.
Afferma la Corte che la disciplina specifica della scuola sarebbe rinvenibile nella legge 297 del 1994 e nella più recente 124 del 1999.
Secondo tale normativa il sistema di reclutamento nel settore della scuola segue un suo regime specifico, basato sulle graduatorie da cui attingere il personale da assumere in via definitiva (chissà quando, comunque piano piano). Il suddetto sistema sarebbe finalizzato ad assicurare, di fronte ad una certa variabilità del numero degli utenti, la costante erogazione del servizio scolastico.
Su cosa viene costruita la sentenza
Poiché l’assunzione dei precari avviene attraverso le graduatorie, dunque con un metodo imparziale, gli abusi sono esclusi (sentenza, par. 63).
Inoltre nello specifico settore del servizio scolastico non sarebbe possibile determinare a priori il fabbisogno per la copertura del servizio per il variare degli utenti e quindi sarebbe giustificata, anche sotto tale profilo, la disciplina “equivalente” della scuola dettata dallo Stato italiano (par. 40, 59 e 60).
Anzi: il precario italiano è un fortunato, come afferma la Corte in questa incredibile sentenza (paragrafo 46, leggere per credere): né può sottacersi come il sistema in esame risponda anche all’esigenza di parametrare nella scuola una flessibilità in entrata che comporta una situazione di precarietà, però bilanciata, ampiamente, da una sostanziale e garantita (anche se in futuro1) immissione in ruolo che, per altri dipendenti pubblici è ottenibile solo attraverso il concorso e per quelli privati può risultare di fatto un approdo irraggiungibile. Ciò ha portato autorevole dottrina a parlare nella materia scrutinata di una tipologia di flessibilità atipica destinata a trasformarsi in una attività lavorativa stabile.
La Cassazione, dunque, con questo provocatorio ragionamento sembra ignorare che l’inserimento in graduatoria non assicura l’immissione in ruolo, come, purtroppo, sanno bene i tanti docenti che, dopo tanti anni di precariato, non hanno potuto stipulare neppure una supplenza breve a causa dei feroci tagli della “riforma” Gelmini. Ma La Suprema Corte, con il suo lapidario giudizio, lascia addirittura supporre che la collocazione in graduatoria sia stata concessa dall’Amministrazione Pubblica come un grazioso regalo in favore di aspiranti docenti privi di alcun merito.
In altri termini, la Cassazione ha finto di ignorare che, nelle fattispecie sub judice, non si discuteva dell’aspetto genetico del rapporto, già realizzatosi – seppure a tempo determinato – mediante l’utilizzo delle graduatorie pubbliche precipuamente formate, ma ciò che s’intendeva regolare in via giudiziale era soltanto il profilo della durata del rapporto di lavoro regolarmente instaurato.
Capito, quindi?
La Corte di cassazione richiama un precedente che le dà manifestamente torto (sentenza Kücük del 26 gennaio 2012 di una dipendente di un Tribunale tedesco, la quale da circa 10 anni era stata assunta a termine con 13 contratti, tutti stipulati in sostituzione di personale assente per maternità) al fine di giustificare contratti a termine che chiaramente non hanno nulla di provvisorio ma tutto di permanente (durano 10 mesi l’anno e si ripetono per innumerevoli anni) e soprattutto non possono essere considerati come “supplenze” dal momento che gli incaricati annuali o fino al termine delle attività didattiche non sostituiscono alcun docente di ruolo temporaneamente assente.
Ma esiste un altro passaggio in cui il ragionamento della Cassazione raggiunge i connotati del puro paradosso. Secondo la Suprema Corte, infatti, la “ragione oggettiva” predeterminata dal legislatore per l’apposizione del termine al contratto di lavoro consisterebbe anche nella “vacanza del posto nell’organico di diritto”!. Per fare un semplice esempio, se tale ragione giustificatrice dei contratti a termine fosse estesa al settore privato, la Fiat potrebbe assumere a tempo determinato tutti i propri dipendenti giustificando tale forma contrattuale semplicemente con la mancata assunzione a tempo indeterminato nell’organico funzionale delle sue unità produttive. Insomma, la giustificazione del contratto a termine consisterebbe nella pura e semplice volontà di non assumere a tempo indeterminato pur nella consapevolezza della necessità dell’impiego del lavoratore per il funzionamento ordinario dell’attività d’impresa.
C’è altro da dire?
Sì. Il 20 giugno 2012 la Cassazione rendeva la sua sentenza “tombale” sulla scuola.
Lo stesso giorno, alla XIV Commissione del nostro Parlamento nazionale sui rapporti con l’Unione europea, è risultato che vi sono ben due procedure di infrazione contro l’Italia per il personale ATA della Scuola iniziate già nel 2010 dopo l’entrata in vigore dell’art.4, comma 14-bis, legge n.124/1999 (norma introdotta nel settembre 2009) per impedire la conversione in contratti a tempo indeterminato dei rapporti a termine della scuola, e risulta che la procedura è stata estesa a tutto il personale della scuola dalla Commissione europea (quindi anche ai docenti) dopo l’art.9, comma 17, D.L. n.70/2011 (considerata norma abusiva dalla Commissione.
Dunque le nostre strutture istituzionali, lo stesso giorno, con una mano (quella giurisdizionale) depositano una sentenza che salva una normativa nazionale che, con l’altra mano (in sede legislativa), si dà atto essere stata valutata dalla Commissione come contraria a quella europea.
Forse sarebbe bene che gli organi del nostro Stato, magistratura e parlamento, si connettessero tra loro.
Per il bene di tutti.
Sergio Galleano e Walter Miceli
Leggi l’analisi dettagliata, con una breve cronistoria per contestualizzare la decisione commentata
La decisione n. 10127 del 20 giugno 2012 della Corte di Cassazione